Articolo 18 Ordinanza sul personale (PV) - Scioglimento immediato per giusta causa
Articolo 18 PV · Scioglimento immediato per giusta causa
1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento per giusta causa, senza rispetto dei termini di preavviso e senza attenersi alla durata fissa del contratto.
2. Costituisce giusta causa qualsiasi circostanza che renda inaccettabile, secondo buonafede, la continuazione del rapporto di lavoro.
3. Prima del licenziamento, la persona impiegata interessata deve essere ascoltata. Il licenziamento deve essere motivato per iscritto, se la persona licenziata lo richiede.
4. Se il licenziamento risulta ingiustificato e la persona interessata non è reintegrata, il Cantone deve pagare un'indennità in conformità con le disposizioni del Codice delle Obbligazioni (SR 220) relative al licenziamento immediato ingiustificato. Il diritto a un'indennità di fine rapporto rimane riservato.
5. Se l'impiegato o l'impiegata risolve il rapporto di lavoro senza giusta causa con effetto immediato, il Cantone ha diritto a un'indennità pari a un quarto dello stipendio mensile. Inoltre, ha diritto al risarcimento di ulteriori danni.