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2.4211 PV CH-UR

Articolo 1 Ordinanza sul personale (PV) - Ambito di applicazione

1. Disposizioni Generali
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Articolo 1 PV - Ambito di applicazione · Ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti cantonali, inclusi quelli degli insegnanti cantonali.

2. Si applica anche al personale degli enti autonomi di diritto pubblico del cantone, nella misura in cui la legislazione speciale non disponga diversamente. Sono esclusi il personale dell'Ospedale Cantonale e della Banca Cantonale di Uri.

3. Restano riservate disposizioni speciali per singole categorie di personale.

4. Per le persone che in un’autorità, una commissione o individualmente svolgono un incarico di diritto pubblico a titolo accessorio, si applica il regolamento sugli incarichi accessori (RB 2.2251).

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