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**Articolo 27 Regolamento sulle Tasse Giudiziarie, GGebV - Esecuzione** Ordinanza sulle tasse e le indennità dinanzi alle autorità giudiziarie (Ordinanza sulle tasse giudiziarie, GGebV) (Gerichtsgebührenverordnung, GGebV) - Esecuzione

Disposizioni finali
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**Articolo 27 Regolamento sulle Tasse Giudiziarie, GGebV - Esecuzione** · Esecuzione

1. L'Alta Corte emana le disposizioni esecutive.

2. In particolare, essa è incaricata di

a) * determinare gli importi delle tasse per i procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi

b) * stabilire l'ammontare del compenso dei testimoni

c) fissare i parametri per le indennità degli avvocati

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