2.3231
GGebVOFJRTG
CH-UR
**Articolo 27 Regolamento sulle Tasse Giudiziarie, GGebV - Esecuzione** Ordinanza sulle tasse e le indennità dinanzi alle autorità giudiziarie (Ordinanza sulle tasse giudiziarie, GGebV) (Gerichtsgebührenverordnung, GGebV) - Esecuzione
Disposizioni finali
**Articolo 27 Regolamento sulle Tasse Giudiziarie, GGebV - Esecuzione** · Esecuzione
1. L'Alta Corte emana le disposizioni esecutive.
2. In particolare, essa è incaricata di
a) * determinare gli importi delle tasse per i procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi
b) * stabilire l'ammontare del compenso dei testimoni
c) fissare i parametri per le indennità degli avvocati