Ordinanza sulle tasse e le indennità dinanzi alle autorità giudiziarie (Ordinanza sulle tasse giudiziarie, GGebV) (Gerichtsgebührenverordnung, GGebV) (GGebV)
Indice delle disposizioni (28)
Testo normativo (28 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina le spese nel procedimento davanti alle autorità giudiziarie. Sono considerate spese le tasse e le indennità
a) in materia civile
b) in materia penale
c) * in materia amministrativa e nei ricorsi di diritto amministrativo
d) nel procedimento davanti alle autorità di vigilanza
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale, in particolare il Codice di Procedura Civile (RS 272), il Codice di Procedura Penale (RS 312.0) e l'Ordinanza sulle Tasse ai sensi della Legge Federale sull'Esecuzione e il Fallimento (RS 281.35) nonché disposizioni particolari del diritto cantonale.
3. Ai sensi del presente regolamento, le autorità giudiziarie comprendono anche l'autorità di conciliazione, il pubblico ministero e l'ufficio dei minori.
1. Il Tribunale Superiore disciplina i tassi delle tasse in un regolamento.
2. Nelle controversie patrimoniali emette fondamentalmente un quadro delle tasse graduato in base al valore della controversia.
1. All'interno del quadro tariffario, la singola tassa deve essere stabilita in base all'impegno della corte. Questo dipende in particolare dal numero di udienze, dall'entità della presentazione delle prove, nonché dalla complessità dei fatti e delle questioni legali.
2. Se il regolamento tariffario della Corte Suprema non contiene una tariffa, l'autorità giudiziaria stabilisce la tassa a sua discrezione, tenendo conto dei criteri di valutazione descritti nel comma 1.
1. Se per il calcolo delle spese è determinante il valore della controversia, questo si stabilisce secondo le disposizioni del Codice di procedura civile.
1. In casi particolarmente complessi o di grande entità, i limiti massimi possono essere ragionevolmente superati.
1. Se il procedimento non si conclude con una sentenza definitiva, in particolare in caso di diserzione del processo, ritiro dell'appello, accordo transattivo o irricevibilità, i minimi tariffari possono essere ridotti in modo adeguato.
1. Oltre alle spese processuali, devono essere rimborsati i costi per le spese della cancelleria del tribunale, in particolare i costi per l'assunzione delle prove, la traduzione e la rappresentanza del minore.
2. ...
1. Le spese giudiziarie possono essere stabilite in un importo forfettario nella decisione sulle spese.
1. Le tasse e le spese secondo l'articolo 7 confluiscono nel tesoro dello Stato, salvo che una diversa destinazione sia prevista per legge.
2. Le tasse degli intermediari spettano loro personalmente, a meno che i comuni non stabiliscano diversamente.
1. Le tasse vengono riscosse dall'ufficio competente.
2. L'ufficio competente determina il termine di pagamento e avvia l'esecuzione. Può estendere il termine di pagamento e consentire pagamenti parziali, nonché decidere sulla cancellazione delle tasse non recuperabili.
1. Le tasse possono essere totalmente o parzialmente esentate su richiesta motivata, se la persona richiedente dimostra di essere indigente o se sussistono altri motivi importanti.
2. La competenza per la decisione sull'esenzione totale o parziale spetta all'autorità che ha preso la decisione sui costi. Nel caso di un collegio, decide il presidente.
3. Le decisioni della Procura devono essere approvate secondo le disposizioni della Legge sull'Organizzazione Giudiziaria (RB [2.3221](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.3221/de)) relative alla disposizione di non luogo a procedere.
4. Le decisioni relative a una richiesta di esenzione possono essere impugnate con ricorso amministrativo presso la commissione di vigilanza del Tribunale Superiore.
5. Nel procedimento relativo all'esenzione dalle tasse e nella procedura di ricorso davanti alla commissione di vigilanza del Tribunale Superiore non vengono addebitati costi ufficiali. Fa eccezione l'imposizione dei costi in caso di condotta processuale temeraria.
6. Per il resto, si applicano le disposizioni del Regolamento sulla procedura amministrativa (RB [2.2345](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.2345/de)), salvo diversa disposizione legislativa.
1. Le pretese tariffarie dello Stato si prescrivono dopo 10 anni, una volta che la decisione sulle spese è divenuta definitiva.
1. La testimone o il testimone riceve un'indennità per ogni apparizione davanti a un'autorità giudiziaria. Il Tribunale superiore stabilisce in un regolamento l'importo dell'indennità di testimonianza.
2. In caso di impegno temporale significativo, spese straordinarie e perdita di reddito dimostrata, può essere concessa un'indennità speciale.
1. La persona accompagnatrice necessaria di una testimone o di un testimone riceve anch'essa un'indennità di testimone.
1. La determinazione del compenso delle esperte o degli esperti e delle traduttrici o dei traduttori è stabilita a discrezione sulla base della parcella presentata, tenendo conto del tempo impiegato e della difficoltà dell'incarico.
1. Il tribunale superiore stabilisce le tariffe per il compenso degli avvocati in un regolamento.
2. Nelle controversie di natura patrimoniale, emette generalmente un quadro compensativo graduato in base al valore della lite.
3. Le tariffe devono essere stabilite in modo che l'avvocato o l'avvocatessa vengano compensati per i loro sforzi, che sono direttamente necessari per la rappresentanza o assistenza della parte nella procedura giudiziaria, in particolare per l'istruzione, le memorie legali, lo studio degli atti e delle questioni giuridiche, la partecipazione alle udienze e per i lavori di cancelleria connessi a questi sforzi.
1. Entro i limiti minimi e massimi, il risarcimento deve essere determinato in base al tempo impiegato, alla rilevanza della questione per la parte dal punto di vista personale ed economico, alla difficoltà della questione, nonché all'ampiezza e alla natura degli sforzi.
2. Se il regolamento del Tribunale Superiore non prevede un importo per il risarcimento, l'autorità giudiziaria stabilisce il risarcimento a propria discrezione, tenendo conto dei criteri menzionati al comma 1.
3. Di norma, non viene concessa alcuna indennità se l'avvocato si trova in un rapporto di dipendenza con la propria parte.
1. Se per il calcolo dell'indennizzo è determinante il valore di lite, questo viene determinato secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
1. Se una parte in un procedimento reclama palesemente pretese esagerate, il compenso della sua avvocata o del suo avvocato è determinato sulla base dell'importo che avrebbe potuto essere rivendicato in buona fede.
1. Se il procedimento non termina con una sentenza di merito, in particolare nei casi di rinuncia al processo, ritiro del ricorso, transazione e inammissibilità, l'onorario dell'avvocato può essere ridotto in proporzione all'entità degli sforzi.
1. L'indennità ordinaria dell'avvocato viene aumentata
a) dal 10 al 20 percento, se è necessario trattare un ampio volume di documenti in lingua straniera
b) dal 10 al 40 percento, se è necessario applicare ampiamente norme giuridiche straniere
c) dal 10 al 50 percento, se la raccolta o la compilazione dei documenti e delle prove, oppure particolari complessità di fatto o di diritto, richiedono un dispendio di tempo straordinario
1. In materia penale, il compenso ordinario dell'avvocato è adeguatamente aumentato in caso di procedimento di straordinaria complessità o con una molteplicità di fattispecie.
2. Se nel giudizio penale viene anche definito il diritto civile, l'avvocata o l'avvocato ha diritto, oltre al compenso ordinario, a un'ulteriore percentuale compresa tra il 10 e il 30 percento dell'onorario previsto per un processo civile di primo grado.
1. L'avvocata o l'avvocato ha diritto al rimborso delle proprie spese vive documentate. Sono consentite le spese forfettarie.
2. Le spese di viaggio devono essere rimborsate, nella misura in cui il viaggio sia necessario e la scelta del mezzo di trasporto adeguata.
1. L'avvocato d'ufficio viene compensato dal Cantone per il 75 percento della somma stabilita dal tribunale e le spese vive.
2. All'avvocato nominato d'ufficio nelle procedure civili o amministrative, il Cantone rimborsa il 75 percento della somma stabilita dal tribunale e le spese vive, nel caso in cui la parte debba sostenere i costi o se anche alla controparte gravata dei costi è stato concesso il gratuito patrocinio, o essa non possa essere perseguita con successo per altri motivi.
1. L'Alta Corte emana le disposizioni esecutive.
2. In particolare, essa è incaricata di
a) * determinare gli importi delle tasse per i procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi
b) * stabilire l'ammontare del compenso dei testimoni
c) fissare i parametri per le indennità degli avvocati
1. Le modifiche al diritto precedente apportate con il presente regolamento si trovano nell'allegato, che costituisce parte integrante di questo regolamento.
1. Sono abrogati i seguenti atti normativi
1. Ordinanza del 27 giugno 1966 sulle tasse e indennità nell'ambito della giustizia
2. Tariffa notarile del 9 ottobre 1911 per la pubblica autenticazione e la verifica ufficiale
1. Questo regolamento è soggetto a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio di governo determina la data di entrata in vigore di questo regolamento.