Articolo 58 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie (Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG) (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG) - Reclamo di Sorveglianza
Articolo 58 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG - Reclamo di Sorveglianza · Reclamo di Sorveglianza
1. Contro gli atti e le omissioni delle autorità giudiziarie, chiunque può presentare un reclamo di vigilanza presso il Tribunale Superiore; i reclami di vigilanza contro la procura e la procura dei minori devono essere presentati al Consiglio di Stato.
1a. Il reclamo di vigilanza è possibile solo se non esiste un'altra possibilità di impugnazione. Contro le sentenze che concludono il grado, il reclamo di vigilanza è inammissibile.
2. Nel procedimento di reclamo di vigilanza, il ricorrente (denunciante) non ha alcun diritto di parte.
3. L'esecuzione dell'atto impugnato è sospesa a causa del reclamo di vigilanza solo se la commissione di vigilanza o il suo presidente lo ordina.
4. Se vi è dubbio su quale autorità sia competente per trattare il reclamo di vigilanza, le autorità competenti si consultano a tal riguardo.