Articolo 56 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie (Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG) (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG) - Misure
Articolo 56 Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG - Misure · Misure
1. L'autorità di vigilanza può adottare tutte le misure proporzionali necessarie per ristabilire il corretto stato di cose.
2. Può in particolare
a) emanare e, se del caso, far rispettare istruzioni generali. Sono escluse le istruzioni inerenti a un caso particolare
b) richiedere all'ente vigilato informazioni e rapporti aggiuntivi sulla sua attività ed effettuare ispezioni. Le persone incaricate dall'autorità di vigilanza di eseguire tali ordini hanno il diritto di esaminare i relativi atti procedurali, nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere al loro incarico. Possono usare le informazioni ottenute solo in forma generale e anonima come base per i loro rapporti e raccomandazioni
c) adottare misure disciplinari, come impartire ammonizioni, infliggere multe o, se non si tratta di membri di un tribunale, disporre la sospensione provvisoria dall'incarico o la destituzione dall'incarico.