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Articolo 4 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie (Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG) (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG) - Deliberazione e Votazione

1. Disposizioni Generali
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Articolo 4 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG - Deliberazione e Votazione · Deliberazione e Votazione

1. In caso di votazioni decide la maggioranza dei voti.

2. Il presidente o, rispettivamente, il presidente di sezione non votano. In caso di parità di voti, essi danno il voto decisivo. Gli altri giudici sono obbligati a esprimere il loro voto in tutte le votazioni.

3. Il cancelliere ha voce consultiva.

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