2.3221
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CH-UR
Articolo 2 Legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie (Legge sull'organizzazione giudiziaria, GOG) (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG) - Indipendenza delle autorità giudiziarie
1. Disposizioni Generali
Articolo 2 Legge sull'organizzazione dei tribunali, GOG - Indipendenza delle autorità giudiziarie · Indipendenza delle autorità giudiziarie
1. Le autorità giudiziarie sono indipendenti e obbligate a rispettare la legge e il diritto.
2. Nell'esercizio della giurisdizione, le istanze giudiziarie inferiori sono indipendenti da quelle superiori. Non devono ricevere istruzioni legali.
3. Tuttavia, in caso di rinvio, l'istanza giudiziaria inferiore deve basare la nuova decisione sulla valutazione giuridica della sentenza di rinvio.