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Legge sul principio della trasparenza (Legge sulla trasparenza, OeG) (Öffentlichkeitsgesetz, OeG) - Oggetto e Scopo (OeG)

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Uri
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Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

Oggetto, Scopo e Ambito di Applicazione

1. Questa legge disciplina l'informazione ufficiale della popolazione e l'accesso ai documenti ufficiali.

2. Essa mira a rendere trasparente il lavoro delle autorità e dell'amministrazione di cantone e comuni, contribuendo così alla formazione libera dell'opinione della popolazione e promuovendo la fiducia di quest'ultima nell'attività delle autorità e dell'amministrazione.

Oggetto, Scopo e Ambito di Applicazione

1. Questa legge si applica alle autorità del Cantone e dei comuni locali.

2. Sono considerate autorità in particolare

a) il Consiglio di Stato e l'amministrazione cantonale, nonché gli istituti e le corporazioni del Cantone

b) * il Consiglio comunale e l'amministrazione comunale, nonché gli istituti e le corporazioni dei comuni locali

c) * i terzi, nella misura in cui svolgono compiti pubblici ad essi affidati dal Cantone o dai comuni

d) * le autorità giudiziarie del Cantone, nella misura in cui svolgono compiti amministrativi

e) * il Gran Consiglio con le sue commissioni

3. La legge non si applica alla Banca Cantonale d'Uri e ai settori in cui gli enti pubblici partecipano alla concorrenza economica e agiscono in base al diritto privato, non nell'adempimento di un compito pubblico.

4. La legislazione particolare resta riservata.

Oggetto, Scopo e Ambito di Applicazione

1. L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali della richiedente o del richiedente è disciplinato dalla legge cantonale sulla protezione dei dati (RB 2.2511).

2. Fatte salve le disposizioni legislative che qualificano determinate informazioni come segrete o che prevedono condizioni diverse da questa legge per l'accesso a determinate informazioni.

Definizioni

1. Un documento ufficiale è qualsiasi informazione che

a) sia registrata su un qualsiasi supporto informativo

b) sia in possesso di un'autorità, da cui proviene o a cui è stata trasmessa e

c) riguardi l'adempimento di un compito pubblico

2. Non sono considerati documenti ufficiali i documenti che

a) sono utilizzati commercialmente da un'autorità

b) non sono stati completati o

c) sono destinati all'uso personale

Definizioni

1. Gli interessi pubblici prevalenti sussistono in particolare quando

a) la divulgazione anticipata dei documenti ufficiali comprometterebbe in modo significativo il processo decisionale

b) la popolazione subirebbe danno in altro modo, in particolare attraverso la messa in pericolo della sicurezza pubblica

c) comporterebbe un onere sproporzionato per l'autorità

d) le posizioni in negoziazioni e procedimenti in corso e futuri verrebbero compromesse

2. Si considerano interessi privati prevalenti soprattutto

a) la protezione della sfera segreta personale

b) il segreto commerciale o il segreto professionale

c) il fatto che terzi, non soggetti a questa legge, abbiano fornito informazioni volontariamente e con la riserva di riservatezza

3. Le restrizioni derivanti in seguito all'informazione d'ufficio o dell'accesso a documenti ufficiali si riferiscono solo alla parte di un documento o di un'informazione che merita protezione e valgono solo finché sussiste l'interesse prevalente alla riservatezza.

Informazione d'ufficio

1. Le autorità informano la popolazione sulle loro attività, a condizione che queste siano di interesse generale e non vi siano prevalenti interessi pubblici o privati contrari.

2. Il Consiglio di Governo e il Consiglio Comunale informano inoltre sul lavoro delle loro amministrazioni. Possono delegare questo compito alle direzioni o agli uffici amministrativi, purché sia pertinente al loro ambito di attività.

3. Le informazioni sono fornite in modo adeguato alla questione, chiaro e tempestivo secondo le circostanze.

Informazioni su richiesta

1. Ogni persona ha il diritto di accedere ai documenti ufficiali e di ricevere informazioni dalle autorità sul contenuto dei documenti ufficiali, salvo che vi siano prevalenti interessi pubblici o privati meritevoli di protezione contrari a tale accesso.

2. I documenti possono essere consultati in loco. In via eccezionale, e previo pagamento di una tassa, l'autorità a cui è rivolta la domanda fornisce al richiedente copie dei documenti ufficiali. Si riserva l'applicazione della legislazione sul diritto d'autore.

3. Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo di pubblicazione o su un sito Internet del cantone o dei comuni, il diritto ai sensi dei commi 1 e 2 si considera soddisfatto.

Informazioni su richiesta

1. L'accesso ai documenti ufficiali è limitato nella misura in cui prevalgono interessi pubblici o privati meritevoli di protezione contrari.

2. Un interesse pubblico prevalente si oppone in particolare quando l'informazione

a) può mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica

b) può compromettere il processo decisionale a causa della divulgazione anticipata

c) può compromettere le relazioni con altri enti pubblici

d) può ostacolare o ridurre l'efficacia delle misure amministrative

e) comporta un costo sproporzionatamente elevato

3. Un interesse privato meritevole di protezione si oppone in particolare quando l'informazione è idonea a

a) compromettere la tutela della vita privata

b) violare un segreto professionale, commerciale o industriale

c) violare l'interesse alla riservatezza di terzi e il diritto di proprietà intellettuale

4. Le limitazioni si riferiscono solo alla parte di un documento ufficiale che merita protezione e valgono solo finché sussiste l'interesse.

5. Non sono protette dalla legge sulla trasparenza le richieste di esplorazione, con le quali si cerca qualcosa in documenti non specificati senza delimitazione tematica, che potrebbe eventualmente meritare un approfondimento della conoscenza.

Informazioni su richiesta

1. I documenti ufficiali possono essere resi accessibili solo dopo che la decisione politica o amministrativa, per la quale essi rappresentano la base, è stata presa.

2. I documenti ufficiali riguardanti le posizioni in negoziati in corso e futuri non sono in nessun caso accessibili.

3. Per le procedure amministrative e giudiziarie non concluse si applicano le relative disposizioni procedurali.

4. Resta riservata la protezione più ampia dei dati personali secondo la legge sulla protezione dei dati personali (RB 2.2511).

5. Per i documenti redatti o gestiti per conto della Confederazione Svizzera, il diritto di accesso ai documenti ufficiali è disciplinato dal diritto federale.

Informazioni su richiesta

1. **La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere presentata per iscritto o per via elettronica. Deve indicare i documenti ufficiali interessati in modo sufficientemente preciso. La richiedente e il richiedente hanno l'obbligo di cooperare.**

2. **La domanda deve essere indirizzata all'autorità che ha creato il documento o che lo ha ricevuto come destinataria principale da terzi non soggetti a questa legge. Le domande per documenti già archiviati devono essere indirizzate all'archivio competente.**

3. **Se l'autorità intende limitare, rinviare o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale e la persona richiedente non è d'accordo, sottopone la questione all'incaricato della protezione dei dati al fine di tentare una conciliazione amichevole. Se il tentativo di conciliazione fallisce, l'autorità richiesta adotta un provvedimento.**

4. **La procedura è regolamentata dal Regolamento sulla giustizia amministrativa, a meno che questa legge disponga diversamente.**

Informazioni su richiesta

1. Le informazioni fornite oralmente, l'esame in loco e la procedura di conciliazione dinanzi al responsabile della protezione dei dati sono generalmente gratuiti.

2. Se il trattamento della richiesta comporta un impegno non trascurabile e nel caso di richieste ripetute regolarmente, vengono applicate tariffe che coprono i costi secondo il regolamento sulle tariffe.

3. Se l'autorità intende applicare una tariffa, informa preventivamente la persona richiedente.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Governo esegue questa legge. Può emanare un regolamento a tal fine.

Disposizioni finali

1. Questa legge si applica ai documenti ufficiali che sono stati redatti o ricevuti da un'autorità dopo la sua entrata in vigore.

Disposizioni finali

1. La legge si applica ai documenti ufficiali dei comuni, redatti o ricevuti dall'autorità comunale dopo l'entrata in vigore della modifica del 30 novembre 2025.

Disposizioni finali

1. Questa legge è soggetta a referendum. Il Consiglio di Stato determina quando entrerà in vigore.

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