Regolamento sulla rappresentanza professionale in materia d'imposta e di assicurazione sociale davanti al Tribunale d'appello
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
1. La rappresentanza ai sensi dell'Articolo 10 paragrafo 2a VRPV (RB [2.2345](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.2345/de)) è autorizzata per chi è registrato presso il Tribunale superiore.
2. Viene registrato chi dimostra di possedere una conoscenza speciale nell'ambito in questione, le necessarie conoscenze del diritto processuale e che soddisfa, mutatis mutandis, i requisiti personali previsti dall'Articolo 8 BGFA (SR [935.61](https://db.clex.ch/link/Bund/935.61/de)).
1. L'attestato che comprova conoscenze particolari nel campo specialistico pertinente consiste in una laurea universitaria in discipline giuridiche o economiche con formazione nel diritto tributario o della sicurezza sociale, un diploma federale di esperto equivalente, un attestato professionale federale equiparabile o un diploma di una scuola universitaria professionale nel settore economico.
2. L'attestato che comprova le conoscenze necessarie del diritto processuale consiste nel superamento di un esame di idoneità.
3. L'attestato che comprova i requisiti personali si orienta per analogia all'articolo 8 BGFA (SR 935.61).
1. Il presidente dell'Alta Corte o la presidente dell'Alta Corte esegue l'esame di idoneità. Il cancelliere dell'Alta Corte o la cancelliera dell'Alta Corte redige il verbale.
2. L'esame di idoneità consiste in un esame orale, che di norma dura 30 minuti.
3. L'esame copre l'amministrazione della giustizia in materia di diritto fiscale o della previdenza sociale. Il contenuto dell'esame è determinato anche dall'esperienza professionale del candidato o della candidata.
4. Chi non supera l'esame per due volte non viene nuovamente ammesso all'esame.
5. La tassa d'esame è di 300 franchi.
1. L'iscrizione nel registro viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Cantone Uri.
1. Persone che non soddisfano più uno dei requisiti per l'iscrizione nel registro vengono cancellate dal registro. La cancellazione avviene altresì su richiesta della persona iscritta.
1. La cancellazione dell'iscrizione nel registro viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Cantone Uri.
1. Inoltre, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della BGFA (SR 935.61) e del Regolamento degli avvocati (AnV, RB 9.2321).
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.