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2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 92 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Pena: Ricorso

**Esecuzione forzata e coercizione amministrativa - Coercizione amministrativa**
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Articolo 92 VRPV · Pena: Ricorso

1. Le decisioni sanzionatorie delle autorità amministrative possono essere impugnate per iscritto e con motivazione presso la procura entro dieci giorni dalla notifica, salvo diversa disposizione della legislazione.

2. La procura decide se archiviare il procedimento, emettere un proprio decreto penale o presentare un'accusa presso il tribunale di primo grado. Il procedimento si svolge in analogia con le disposizioni sul procedimento per decreto penale.

3. La procura e i tribunali inviano all'autorità amministrativa di primo grado una copia della decisione finale passata in giudicato.

4. Tutte le decisioni sanzionatorie delle autorità amministrative, che non vengono risolte tramite procedura di sanzione amministrativa semplificata, devono essere notificate anche alla procura. Questa può emettere un decreto penale al posto della decisione sanzionatoria o avviare il normale procedimento penale. Se intende farlo, deve comunicare tale intenzione all'autorità amministrativa che ha emesso la decisione sanzionatoria e alla parte interessata entro dieci giorni. Altrimenti, la decisione sanzionatoria acquista forza di giudicato.

5. La procura è competente per la conversione delle ammende, emesse dalle autorità amministrative, in una pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità.

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