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2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 91 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Pena: Principio

**Esecuzione forzata e coercizione amministrativa - Coercizione amministrativa**
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Articolo 91 VRPV - Pena: Principio · Pena: Principio

1. Oltre all'esecuzione sostitutiva e alla coercizione diretta, l'autorità può, previa minaccia, pronunciare la pena prevista dal provvedimento applicabile in caso di disobbedienza.

2. Se il provvedimento applicato non contiene una disposizione penale, può essere minacciata la punizione con multa ai sensi dell'articolo 292 del Codice penale svizzero (SR 311.0).

3. Le multe spettano all'ente pubblico i cui organi hanno emesso la disposizione penale. Se la disposizione penale viene contestata e confermata in tutto o in parte nell'ambito di un'ordinanza penale o nel procedimento penale ordinario, la multa spetta al Cantone.

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