2.2345
VRPV
CH-UR
Articolo 90 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Mezzi e Procedure
**Esecuzione forzata e coercizione amministrativa - Coercizione amministrativa**
Articolo 90 VRPV · Mezzi e Procedure
1. Se il provvedimento obbliga ad eseguire un'azione, a tollerare qualcosa o a non compiere un'azione, e non vi è pericolo di ritardo, l'esecuzione forzata deve essere prima minacciata con un termine ragionevole per l'adempimento. La minaccia non è impugnabile.
2. Se il termine non viene utilizzato, l'esecuzione forzata avviene o tramite esecuzione sostitutiva o tramite coercizione diretta. L'autorità può incaricare un terzo dell'esecuzione sostitutiva. Se necessario, può richiedere l'assistenza della polizia.
3. Se l'esecuzione sostitutiva è stata ordinata a spese dell'obbligato, le decisioni sui costi sono equiparate a una disposizione esecutiva.