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2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 77 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Motivi di revisione: nuovi fatti e mezzi di prova

Rimedi Giuridici Straordinari e Mezzi di Impugnazione - Revisione
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Articolo 77 VRPV · Motivi di revisione: nuovi fatti e mezzi di prova

1. L'autorità revoca il suo provvedimento decisionale definitivo su richiesta di revisione, se successivamente vengono presentati nuovi fatti rilevanti o prove.

2. Il richiedente deve dimostrare in modo convincente che, nonostante la dovuta diligenza, non era in grado di far valere i nuovi fatti o mezzi di prova nel procedimento precedente o attraverso un ricorso, oppure che non ha potuto farlo per giustificati motivi.

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