2.2345
VRPV
CH-UR
Articolo 77 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Motivi di revisione: nuovi fatti e mezzi di prova
Rimedi Giuridici Straordinari e Mezzi di Impugnazione - Revisione
Articolo 77 VRPV · Motivi di revisione: nuovi fatti e mezzi di prova
1. L'autorità revoca il suo provvedimento decisionale definitivo su richiesta di revisione, se successivamente vengono presentati nuovi fatti rilevanti o prove.
2. Il richiedente deve dimostrare in modo convincente che, nonostante la dovuta diligenza, non era in grado di far valere i nuovi fatti o mezzi di prova nel procedimento precedente o attraverso un ricorso, oppure che non ha potuto farlo per giustificati motivi.