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2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 72 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Facoltà di Revisione

Ricorso Amministrativo
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Articolo 72 VRPV · Facoltà di Revisione

1. Il Tribunale Superiore valuta liberamente le domande delle parti sia dal punto di vista fattuale sia legale.

2. Il tribunale non può concedere all’attore più o qualcosa di diverso da quanto egli stesso ha richiesto, né meno di quanto il convenuto ha riconosciuto. Sono fatte salve le disposizioni divergenti del diritto federale e del diritto cantonale.

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