2.2345
VRPV
CH-UR
Articolo 72 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Facoltà di Revisione
Ricorso Amministrativo
Articolo 72 VRPV · Facoltà di Revisione
1. Il Tribunale Superiore valuta liberamente le domande delle parti sia dal punto di vista fattuale sia legale.
2. Il tribunale non può concedere all’attore più o qualcosa di diverso da quanto egli stesso ha richiesto, né meno di quanto il convenuto ha riconosciuto. Sono fatte salve le disposizioni divergenti del diritto federale e del diritto cantonale.