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2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 69 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Atto di citazione

Ricorso Amministrativo
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Articolo 69 VRPV - Atto di citazione · Atto di citazione

1. L'atto di citazione deve essere presentato direttamente in duplice copia presso il Tribunale Superiore. Esso deve contenere una domanda e una motivazione. Se l'atto di citazione non soddisfa questi requisiti, il Presidente del Tribunale Superiore assegna al ricorrente un breve termine per sanare il difetto, con l'avvertimento che, in caso contrario, l'azione legale non sarà accolta.

2. I mezzi di prova su cui il ricorrente si basa devono essere indicati e, per quanto possibile, allegati all'atto di citazione.

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