Articolo 66 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Ammissibilità
Articolo 66 VRPV - Ammissibilità · Ammissibilità
1. Il tribunale superiore giudica in prima e unica istanza le seguenti azioni amministrative
a) Controversie derivanti da contratti di diritto pubblico
b) Controversie derivanti da concessioni, in particolare quelle tra l'autorità concedente e il concessionario, tra concessionari tra loro, nonché tra concessionari e altri aventi diritto di utilizzo
c) Controversie patrimoniali tra privati e enti pubblici o tra enti pubblici tra loro, nella misura in cui si basano sul diritto pubblico e la legge non designa un'altra autorità come prima istanza. Sono considerati enti pubblici tutte le istituzioni rappresentate da autorità ai sensi del presente regolamento
d) Controversie patrimoniali derivanti da un rapporto di servizio soggetto al diritto pubblico, comprese le controversie sui diritti nei confronti di una cassa pensione del personale pubblico
e) Controversie derivanti dal diritto federale, in particolare dal diritto delle assicurazioni sociali, nella misura in cui per esse sia previsto il ricorso legale secondo il diritto federale o cantonale
f) Altre controversie per le quali la legge prevede l'azione amministrativa