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2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 62 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Decisione

Procedura di ricorso - Ricorso amministrativo
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Articolo 62 VRPV · Decisione

1. Il tribunale superiore non può andare oltre le richieste del ricorrente né modificare la decisione impugnata a suo svantaggio.

2. Se il tribunale accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito, oppure rinvia la questione all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Il tribunale può rinviare la questione in particolare se l'autorità inferiore non ha esaminato il caso o se ha accertato in modo insufficiente i fatti.

3. La sentenza deve essere motivata e comunicata per iscritto alle parti. Se possibile, deve essere prima trasmessa nel dispositiv o.

4. Nella misura in cui è prescritto dalla legge o esiste un interesse pubblico, la decisione viene resa accessibile al pubblico.

5. Nei casi soggetti a ricorso davanti al Tribunale federale, il contenuto richiesto è determinato dall'articolo 112, comma 1, della Legge sul Tribunale federale (RS 173.110).

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