Articolo 55 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Inammissibilità
Articolo 55 VRPV · Inammissibilità
1. Il ricorso amministrativo è inammissibile contro
a) Decisioni che possono essere impugnate presso il Tribunale amministrativo federale
b) Decisioni in materia di diritti di voto federali
c) Atti del Consiglio di Stato in materia di diritti di voto cantonali
d) L'emissione e l'approvazione di piani non vincolanti per i proprietari terrieri
e) Il rilascio, il rifiuto o il trasferimento di concessioni, per le quali l'ordinamento giuridico non riconosce alcun diritto
f) La risoluzione di reclami di vigilanza
g) La decisione sulle domande di grazia
h) Provvedimenti che la legislazione dichiara definitivi
2. Se il ricorso amministrativo è inammissibile sulla questione principale, lo è anche contro le decisioni interlocutorie e contro i costi procedurali, gli indennizzi e le ordinanze di esecuzione a essa collegati, nella misura in cui la lesione dei diritti si sovrapponga a quella della questione principale.