2.2345
VRPV
CH-UR
Articolo 52 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Decisione
Procedura di ricorso - Ricorso amministrativo
Articolo 52 VRPV · Decisione
1. L'istanza di ricorso esamina il ricorso senza essere vincolata dalle domande delle parti. Essa può modificare la decisione impugnata a favore o a sfavore di una parte. Se intende modificare il provvedimento a svantaggio del ricorrente, lo informa e gli dà la possibilità di esprimersi preliminarmente al riguardo.
2. Salvo che la natura della controversia non indichi altrimenti, le circostanze di fatto e di diritto al momento della decisione di ricorso sono determinanti.
3. La decisione sul ricorso deve - con riserva dell'articolo 20 - essere motivata e notificata per iscritto al ricorrente, ad altre parti interessate e all'istanza precedente.