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2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 52 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Decisione

Procedura di ricorso - Ricorso amministrativo
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Articolo 52 VRPV · Decisione

1. L'istanza di ricorso esamina il ricorso senza essere vincolata dalle domande delle parti. Essa può modificare la decisione impugnata a favore o a sfavore di una parte. Se intende modificare il provvedimento a svantaggio del ricorrente, lo informa e gli dà la possibilità di esprimersi preliminarmente al riguardo.

2. Salvo che la natura della controversia non indichi altrimenti, le circostanze di fatto e di diritto al momento della decisione di ricorso sono determinanti.

3. La decisione sul ricorso deve - con riserva dell'articolo 20 - essere motivata e notificata per iscritto al ricorrente, ad altre parti interessate e all'istanza precedente.

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