2.2345
VRPV
CH-UR
Articolo 51 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Procedura di reclamo
Procedura di ricorso - Ricorso amministrativo
Articolo 51 VRPV · Procedura di reclamo
1. La direzione competente avvia il procedimento di reclamo. Essa può delegare la conduzione del procedimento all'ufficio competente.
2. Se il ricorso amministrativo è ammissibile e non si rivela manifestamente infondato, vengono acquisiti gli atti dell'istanza inferiore.
3. L'istanza inferiore e gli altri partecipanti hanno l'opportunità di esprimersi sul reclamo.
4. La conduzione del procedimento può disporre un ulteriore scambio di scritti. Può convocare le parti a un'udienza orale e compiere ulteriori azioni probatorie.
5. La conduzione del procedimento, in casi opportuni, mira a raggiungere una composizione amichevole.