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2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 51 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Procedura di reclamo

Procedura di ricorso - Ricorso amministrativo
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Articolo 51 VRPV · Procedura di reclamo

1. La direzione competente avvia il procedimento di reclamo. Essa può delegare la conduzione del procedimento all'ufficio competente.

2. Se il ricorso amministrativo è ammissibile e non si rivela manifestamente infondato, vengono acquisiti gli atti dell'istanza inferiore.

3. L'istanza inferiore e gli altri partecipanti hanno l'opportunità di esprimersi sul reclamo.

4. La conduzione del procedimento può disporre un ulteriore scambio di scritti. Può convocare le parti a un'udienza orale e compiere ulteriori azioni probatorie.

5. La conduzione del procedimento, in casi opportuni, mira a raggiungere una composizione amichevole.

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