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2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 5 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Esame e Trasmissione

**Disposizioni Procedurali Generali - Competenza**
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Articolo 5 VRPV · Esame e Trasmissione

1. Le autorità verificano d'ufficio la loro competenza.

2. Le istanze presentate a un'autorità incompetente devono essere trasmesse d'ufficio all'autorità competente, informando il mittente.

3. Ai fini del rispetto dei termini, fa fede in ogni caso la data di presentazione, anche se avvenuta presso l'autorità incompetente.

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