Legislator Giurisprudenza & Legislazione
2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 37 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Risarcimento delle Parti

Disposizioni generali di procedura - Spese e compensazione delle parti
Apri la fonte ufficiale Atto completo (105 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Articolo 37 VRPV · Risarcimento delle Parti

1. Nel procedimento dinanzi alle autorità di primo grado non vengono assegnate spese processuali alle parti.

2. Nel procedimento d'impugnazione, nei ricorsi per diniego o ritardo di giustizia, nonché nel procedimento di ricorso amministrativo, l'autorità deve assegnare, su richiesta, alla parte totalmente o parzialmente vincitrice un'appropriata compensazione delle spese legali, se essa ha sostenuto costi necessari e proporzionalmente elevati nel procedimento.

3. La compensazione delle spese processuali è a carico del privato soccombente oppure, qualora non vi sia un privato soccombente coinvolto nel procedimento, a carico dell'istanza precedente.

← Articolo 36 VRPV - Patrocinio a spese dello Stato Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) Articolo 38 VRPV →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →