2.2345
VRPV
CH-UR
Articolo 37 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Risarcimento delle Parti
Disposizioni generali di procedura - Spese e compensazione delle parti
Articolo 37 VRPV · Risarcimento delle Parti
1. Nel procedimento dinanzi alle autorità di primo grado non vengono assegnate spese processuali alle parti.
2. Nel procedimento d'impugnazione, nei ricorsi per diniego o ritardo di giustizia, nonché nel procedimento di ricorso amministrativo, l'autorità deve assegnare, su richiesta, alla parte totalmente o parzialmente vincitrice un'appropriata compensazione delle spese legali, se essa ha sostenuto costi necessari e proporzionalmente elevati nel procedimento.
3. La compensazione delle spese processuali è a carico del privato soccombente oppure, qualora non vi sia un privato soccombente coinvolto nel procedimento, a carico dell'istanza precedente.