Articolo 36 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Patrocinio a spese dello Stato
Articolo 36 VRPV - Patrocinio a spese dello Stato · Patrocinio a spese dello Stato
**1. L'autorità può concedere l'assistenza legale gratuita a un partecipante indigente su richiesta, purché il procedimento non appaia privo di prospettive o vessatorio. Tale concessione esenta dal sostenere le spese ufficiali e dal fornire un anticipo spese.**
**2. Qualora le circostanze lo richiedano, l'autorità può assegnare a un partecipante un avvocato praticante nel Cantone, senza oneri per lui.**
**3. Se la parte precedentemente indigente si trova successivamente in condizioni economiche favorevoli, è tenuta a rimborsare le spese ufficiali alla cui copertura era stata esentata e le spese legali sostenute per lei. L'istanza competente per esigere il rimborso è quella che ha concesso l'assistenza legale gratuita.**
**4. Le autorità e gli uffici sono obbligati a comunicare all'istanza competente per il rimborso ogni modifica delle condizioni patrimoniali di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Quest'ultima deve notificare alle autorità e agli uffici interessati a quali persone e in quale momento l'assistenza legale gratuita è stata concessa.**
**5. Il diritto e l'obbligo al rimborso si estinguono dieci anni dopo la conclusione definitiva del procedimento.**