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2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 34 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Costi ufficiali: Obbligo di pagamento dei costi

Disposizioni generali di procedura - Spese e compensazione delle parti
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Articolo 34 VRPV · Costi ufficiali: Obbligo di pagamento dei costi

1. Le spese ufficiali sono a carico di

a) nel procedimento amministrativo di primo grado, del soggetto interessato che ha richiesto l'atto ufficiale o che l'ha causato con il proprio comportamento

b) nel procedimento di ricorso e di impugnazione, del soggetto interessato che soccombe o il cui ricorso non viene accolto. Se soccombe solo parzialmente, gli viene addebitata solo la parte corrispondente delle spese

2. Più soggetti interessati sopportano le spese ufficiali loro congiuntamente imposte in parti uguali in solido, salvo diversa disposizione nel provvedimento.

3. Di norma, alle istanze soccombenti non sono imposte spese ufficiali.

4. Se le circostanze lo giustificano, l'autorità può rinunciare a imporre ai soggetti interessati le spese ufficiali.

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