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2.2345 VRPV CH-UR

**Articolo 3 VRPV - Disposizione** Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Disposizione**

**Ambito di applicazione e Definizioni - Definizioni**
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**Articolo 3 VRPV - Disposizione** · Disposizione**

1. Sono considerate decisioni le ordinanze definitive e autoritarie emesse dalle autorità in casi singoli, che si basano sul diritto pubblico della Confederazione, del Cantone, dei Comuni, delle corporazioni, delle altre corporazioni di diritto pubblico o degli enti pubblici, e che

a) stabiliscono, modificano o annullano diritti e doveri di determinate persone;

b) accertano le relazioni giuridiche di determinate persone;

c) respingono le richieste di creazione, modifica, annullamento o accertamento di diritti e doveri di determinate persone, dichiarano di non entrare nel merito o le dichiarano risolte per ritiro, accordo, riconoscimento o mancanza di oggetto.

2. Sono considerate decisioni anche le disposizioni di esecuzione e quelle intermedie, nonché il rifiuto o il ritardo illecito di una decisione.

3. Le decisioni e le sentenze emesse dal Tribunale Superiore come tribunale amministrativo sono equiparate alle decisioni.

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