Legislator Giurisprudenza & Legislazione
2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 29 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Calcolo e Rispetto dei Termini

Disposizioni Generali in materia di Procedimento - Termini
Apri la fonte ufficiale Atto completo (105 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Articolo 29 VRPV - Calcolo e Rispetto dei Termini · Calcolo e Rispetto dei Termini

1. Il termine decorre dal momento stabilito dalla legge o dalla data di notifica scritta.

2. Il giorno in cui viene comunicato il provvedimento non è conteggiato ai fini del calcolo del termine.

3. Se l'ultimo giorno del termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, il termine scade il giorno lavorativo successivo.

4. Se il provvedimento viene comunicato senza motivazione e questa viene richiesta entro dieci giorni, il termine decorre solo dal momento in cui il provvedimento motivato viene notificato.

5. Le comunicazioni scritte devono pervenire all'autorità o essere consegnate per suo conto alla posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno.

← Articolo 28 VRPV Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) Articolo 30 VRPV →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →