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2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 27 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Modifica e Revoca

Disposizioni Procedurali Generali - Revisione da parte dell'Autorità Emanante
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Articolo 27 VRPV · Modifica e Revoca

1. L'autorità può modificare o revocare in qualsiasi momento una disposizione che ha emesso

a) se una parte l'ha ottenuta mediante un atto punibile

b) se lo richiedono interessi pubblici preponderanti o

c) se le circostanze sono cambiate in modo essenziale. Restano escluse le disposizioni che, secondo una prescrizione espressa o per la natura della questione, non possono essere modificate o revocate.

2. Se una disposizione è impugnata mediante un ricorso ordinario, l'autorità che ha emesso la disposizione può, in ogni caso, modificarla o revocarla fino a quando l'istanza del ricorso non abbia comunicato la sua decisione.

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