2.2345
VRPV
CH-UR
Articolo 27 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Modifica e Revoca
Disposizioni Procedurali Generali - Revisione da parte dell'Autorità Emanante
Articolo 27 VRPV · Modifica e Revoca
1. L'autorità può modificare o revocare in qualsiasi momento una disposizione che ha emesso
a) se una parte l'ha ottenuta mediante un atto punibile
b) se lo richiedono interessi pubblici preponderanti o
c) se le circostanze sono cambiate in modo essenziale. Restano escluse le disposizioni che, secondo una prescrizione espressa o per la natura della questione, non possono essere modificate o revocate.
2. Se una disposizione è impugnata mediante un ricorso ordinario, l'autorità che ha emesso la disposizione può, in ogni caso, modificarla o revocarla fino a quando l'istanza del ricorso non abbia comunicato la sua decisione.