2.2345
VRPV
CH-UR
Articolo 26 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Riconsiderazione
Disposizioni Procedurali Generali - Revisione da parte dell'Autorità Competente
Articolo 26 RPCA · Riconsiderazione
1. Le parti possono chiedere all'autorità di riesaminare la sua disposizione.
2. L'autorità non è obbligata a entrare nel merito della richiesta di riesame, salvo
a) quando il richiedente presenta fatti o prove rilevanti che non gli erano noti nei procedimenti precedenti o che non conosceva nonostante la necessaria diligenza;
b) quando il richiedente nei procedimenti precedenti non aveva motivo di presentare fatti o prove allora noti; oppure
c) quando le circostanze si sono sostanzialmente modificate dalla prima disposizione.