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2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 26 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Riconsiderazione

Disposizioni Procedurali Generali - Revisione da parte dell'Autorità Competente
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Articolo 26 RPCA · Riconsiderazione

1. Le parti possono chiedere all'autorità di riesaminare la sua disposizione.

2. L'autorità non è obbligata a entrare nel merito della richiesta di riesame, salvo

a) quando il richiedente presenta fatti o prove rilevanti che non gli erano noti nei procedimenti precedenti o che non conosceva nonostante la necessaria diligenza;

b) quando il richiedente nei procedimenti precedenti non aveva motivo di presentare fatti o prove allora noti; oppure

c) quando le circostanze si sono sostanzialmente modificate dalla prima disposizione.

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