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2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 21 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Apertura: Principio generale

Disposizioni Procedurali Generali - Principi Procedurali - In Generale
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Articolo 21 VRPV - Apertura: Principio generale · Apertura: Principio generale

1. La disposizione deve essere notificata per iscritto alle parti coinvolte e ai terzi interessati.

2. In casi urgenti, può essere notificata oralmente. Deve essere immediatamente confermata per iscritto.

3. Il termine di ricorso decorre in ogni caso dalla notifica scritta.

4. Una disposizione si considera comunque notificata per iscritto, anche se il destinatario impedisce la notifica.

5. Se la parte ha un rappresentante professionale, la disposizione deve essere notificata a quest'ultimo.

6. Se la disposizione non può essere notificata o è rivolta a un gruppo di persone indeterminato, viene notificata tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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