Legislator Giurisprudenza & Legislazione
2.2345 VRPV CH-UR

Articolo 14 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Accertamento dei Fatti

Disposizioni Generali della Procedura - Principi del Procedimento - In Generale
Apri la fonte ufficiale Atto completo (105 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Articolo 14 VRPV · Accertamento dei Fatti

1. L'autorità accerta d'ufficio i fatti del caso e raccoglie le prove, nella misura in cui ciò sia essenziale per la valutazione.

2. A tal fine, l'autorità può interrogare le parti e le persone informate sui fatti, acquisire documenti, richiedere rapporti d'ufficio e perizie da esperti, effettuare sopralluoghi, ascoltare testimoni o adottare altre misure appropriate. Se vengono ascoltati testimoni o imposti obblighi di partecipazione o di tolleranza a terzi, si applicano, per analogia, le disposizioni pertinenti del codice di procedura civile.

3. Le parti sono tenute a collaborare nell'accertamento dei fatti. In caso di rifiuto, l'autorità non è tenuta a prendere in considerazione le richieste di queste parti.

4. In caso di misure probatorie onerose, le parti devono essere ascoltate in anticipo.

5. L'autorità può delegare l'accertamento dei fatti a un ufficio.

← Articolo 13 VRPV - Misure Cautelative e Ordinanze Procedurali Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) Articolo 15 VRPV →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →