Articolo 14 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Accertamento dei Fatti
Articolo 14 VRPV · Accertamento dei Fatti
1. L'autorità accerta d'ufficio i fatti del caso e raccoglie le prove, nella misura in cui ciò sia essenziale per la valutazione.
2. A tal fine, l'autorità può interrogare le parti e le persone informate sui fatti, acquisire documenti, richiedere rapporti d'ufficio e perizie da esperti, effettuare sopralluoghi, ascoltare testimoni o adottare altre misure appropriate. Se vengono ascoltati testimoni o imposti obblighi di partecipazione o di tolleranza a terzi, si applicano, per analogia, le disposizioni pertinenti del codice di procedura civile.
3. Le parti sono tenute a collaborare nell'accertamento dei fatti. In caso di rifiuto, l'autorità non è tenuta a prendere in considerazione le richieste di queste parti.
4. In caso di misure probatorie onerose, le parti devono essere ascoltate in anticipo.
5. L'autorità può delegare l'accertamento dei fatti a un ufficio.