2.2345
VRPV
CH-UR
Articolo 13 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Misure Cautelative e Ordinanze Procedurali
Disposizioni Procedurali Generali - Principi Procedurali - In Generale
Articolo 13 VRPV - Misure Cautelative e Ordinanze Procedurali · Misure Cautelative e Ordinanze Procedurali
1. L'autorità può adottare misure precauzionali per preservare lo stato delle cose o per tutelare interessi giuridici minacciati. In caso di autorità collegiali, il presidente è autorizzato a farlo nei casi urgenti.
2. A tal fine e per motivi di razionalità nel corso dell'amministrazione, può anche emanare disposizioni procedurali, come la sospensione, separazione e unione dei procedimenti.