Articolo 10 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV) - Rappresentanza
Articolo 10 VRPV · Rappresentanza
1. Le parti possono farsi rappresentare, purché non sia richiesto un atto o una presenza personale.
2. Nel procedimento davanti all'Alta Corte, la rappresentanza professionale delle parti è regolata dalla Legge sugli Avvocati (RB [9.2321](https://rechtsbuch.ur.ch/data/9.2321/de)).
2a Inoltre, è autorizzato alla rappresentanza professionale in questioni fiscali e di sicurezza sociale chi dimostri di possedere conoscenze specifiche nel relativo campo, le conoscenze necessarie del diritto processuale e soddisfi i requisiti personali ai sensi dell'articolo 8 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (SR [935.61](https://db.clex.ch/link/Bund/935.61/de)) in modo analogo. L'Alta Corte stabilisce ulteriori dettagli in un regolamento (RB [2.2347](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.2347/de)).
3. Su richiesta dell'autorità, il rappresentante deve presentare una procura scritta. Gli avvocati sono considerati titolari di una procura della parte che rappresentano.