2.2345
VRPV
CH-UR
Articolo 1 Ordinanza sulla procedura amministrativa (VRPV)
**Ambito di applicazione e Definizioni - Ambito di applicazione**
Articolo 1 VRPV
1. Questo regolamento disciplina
a) il procedimento davanti alle autorità amministrative del cantone, dei comuni, delle corporazioni, delle altre entità di diritto pubblico e degli istituti di diritto pubblico
b) il procedimento davanti a commissioni, privati e organizzazioni private, nella misura in cui queste emettono disposizioni
c) il procedimento davanti al tribunale superiore come tribunale amministrativo
2. Restano salve le disposizioni divergenti della Confederazione e del Cantone.