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2.2251 CH-UR

Ordinanza sulle attività accessorie

24 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Uri
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Indice delle disposizioni (24)

Testo normativo (24 Articoli)

**Ambito di Applicazione e Rapporto con il Regolamento del Personale - ...**

1. Questo regolamento disciplina l'indennizzo delle persone che, in veste individuale o come parte di un'autorità o commissione, svolgono un incarico di diritto pubblico a titolo accessorio.

2. Il regolamento del personale (RB 2.4211) si applica solo nella misura in cui viene espressamente dichiarato applicabile.

Autorità - Presidente della Provincia

1. Per ogni seduta del consiglio comunale percepiscono

a) il presidente: 320 franchi

b) i membri: 160 franchi

2. Per il resto, le indennità per le spese sono determinate dagli articoli 9 e 10 di questo regolamento.

**Autorità - Consiglio di Governo**

1. I membri del Consiglio di Governo ricevono

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| a) | un onorario annuo: | | 133'524 franchi |

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| b) | il Landammann un'indennità di: | | 7'272 franchi |

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| c) | Indennità sociali secondo le disposizioni vigenti del Regolamento del personale (RB [2.4211](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.4211/de)) | | |

2. Gli introiti accessori dei consiglieri di governo provenienti da mandati di amministratori, per i quali la candidatura o l'elezione avvengono tramite il Gran Consiglio o il Consiglio di Governo, sono versati nella cassa dello Stato.

3. Per tutte le sedute serali e notturne viene pagato un gettone di presenza. L'importo è stabilito dall'articolo 11.

4. Per il resto, le indennità spese sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 di questo regolamento.

5. Sono fatte salve le disposizioni del regolamento del 24 maggio 2000 sulla previdenza per i membri del Consiglio di Governo (RB [2.3325](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.3325/de)).

Autorità - Tribunali

1. Dalle autorità giudiziarie ricevono un'indennità annuale

a) Vicepresidenza del Tribunale superiore: compenso orario

b) Presidente supplente di una sezione del Tribunale superiore: 6'925 franchi

c) * ...

d) Presidenza del Tribunale dei minorenni: 4'848 franchi

e) Membri del Tribunale superiore: 2'770 franchi

f) * Membri del Tribunale di primo grado: 3'463 franchi

g) * ...

h) Presidente dell'organo di conciliazione e loro sostituti: compenso orario

2. Se una persona ricopre più funzioni, ad esempio come Vicepresidente e Presidente di una sezione, si applica l'indennità più elevata tra quelle previste.

Autorità - Tribunali

1. I membri del Tribunale Superiore, del Tribunale Distrettuale e dell'autorità di conciliazione ricevono un compenso per le loro sedute. Sono esclusi da tale compenso la presidenza del Tribunale Superiore, la vicepresidenza del Tribunale Superiore, le presidenze del Tribunale Distrettuale I e II e il presidente dell'autorità di conciliazione, nonché il suo vice.

1a. L'ammontare del compenso per ogni seduta è

a) per sedute di un'intera giornata: 160 franchi

b) per sedute di mezza giornata: 105 franchi

2. Per il resto, le indennità spese sono regolate dagli articoli 9 e 10 di questo regolamento.

3. Per incarichi o compiti particolari, il Consiglio di Stato può decidere un'indennità aggiuntiva.

**Autorità - Commissioni e Frazioni del Consiglio Distrettuale**

1. Le commissioni distrettuali ricevono le seguenti indennità

a) per le sessioni di un'intera giornata: 160 Franchi

b) per le sessioni di mezza giornata: 105 Franchi

c) ai presidenti un'indennità supplementare di: 78 Franchi

2. Inoltre, le indennità per le spese sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

**Autorità - Commissioni e Frazioni del Consiglio Distrettuale**

1. Alle frazioni del consiglio distrettuale vengono corrisposte le seguenti indennità annuali

a) un contributo base di 3'000 franchi

b) un supplemento di 150 franchi per ogni membro della frazione

2. Ai membri del consiglio distrettuale che non appartengono ad alcuna frazione, viene corrisposta un'indennità di 200 franchi all'anno.

Autorità - Consiglio dell'Istruzione

1. Per le riunioni del Consiglio d'Istruzione, i membri sono compensati in base all'articolo 7 paragrafo 1.

**Autorità - Disposizioni Comuni**

1. Il rimborso per viaggi di servizio, trasferte di servizio e per i pasti che per motivi di servizio non possono essere consumati a casa, è regolato dalle disposizioni del Regolamento del Personale (RB 2.4211).

**Autorità - Disposizioni Comuni**

1. Per conferenze e missioni al di fuori del cantone, oltre al gettone di presenza, ai membri dell'autorità viene concessa un'indennità di 12 franchi.

2. Nello stesso giorno, con l'eccezione di sessioni notturne aggiuntive, può essere percepito un solo gettone di presenza.

3. Se, partecipando a sopralluoghi, conferenze, corsi ecc., le spese effettive non sono evidentemente coperte dalle indennità previste dagli articoli 9 e 10, le spese effettive possono essere rimborsate. In tali casi, è necessario presentare i giustificativi pertinenti insieme alle note spese.

Commissioni e Delegati Honorari - Commissioni

1. Per le commissioni nominate dal Consiglio del Governo o dal Consiglio dell'Educazione, a meno che in questo regolamento o nella decisione di nomina non sia prevista una regola speciale, si applicano i seguenti compensi

a) per le sedute a giornata intera: 118 franchi

b) per le sedute a mezza giornata: 78 franchi

c) presidenza e segretariato un'indennità di: 78 franchi

**Commissioni e Incaricati Ausiliari – Commissioni**

1. Per lavori straordinari e particolari sforzi come la redazione di rapporti, il consiglio di governo può stabilire un'indennità adeguata.

Commissioni e Delegati Honorari - Commissioni

1. Per quanto riguarda le spese ecc., si applicano mutatis mutandis gli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

**Commissioni e incaricati straordinari - Incaricati singoli**

1. I funzionari a titolo accessorio eseguono incarichi di diritto pubblico in base al diritto pubblico, in modo amministrativo e autonomo, come attività secondaria. È fatto salvo il diritto di impartire istruzioni secondo le disposizioni pertinenti.

**Commissioni e incaricati a tempo parziale - Incaricati singoli** 1. **Commissioni**: Le commissioni sono organismi composti da membri designati per svolgere compiti specifici. Il loro obiettivo è fornire consulenza e supporto in determinate aree di competenza. 2. **Incaricati a tempo parziale**: Gli incaricati a tempo parziale sono nominati per svolgere compiti specifici sotto la supervisione di un'autorità superiore. Operano in modo indipendente o in collaborazione con altre persone o organizzazioni. 3. **Incaricati singoli**: Gli incaricati singoli sono persone nominate individualmente per svolgere responsabilità particolari. Essi agiscono in base a istruzioni specifiche e devono riferire regolarmente sui loro progressi e risultati. Note generali: La nomina dei membri delle commissioni e degli incaricati deve avvenire secondo le norme giuridiche vigenti. Essi sono tenuti a rispettare la legge e a mantenere un comportamento etico nell'esercizio delle loro funzioni.

1. Il cantone indennizza i funzionari incaricati a titolo accessorio con un importo fisso, a un salario orario o secondo un altro criterio di valutazione adeguato.

2. Per stabilire l'indennità, la funzione accessoria deve essere assegnata a una classe salariale secondo il regolamento del personale (RB [2.4211](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.4211/de)). Sulla base di ciò e del presunto tempo e impegno materiale ritenuto necessario per adempiere al compito, l'indennità deve essere stabilita.

3. Con l'indennità sono soddisfatte tutte le pretese derivanti dal compito accessorio, in particolare anche l'impegno materiale e i costi del personale. Gli articoli 15 e 15a rimangono riservati.

4. Il consiglio di governo determina l'indennità per l'adempimento del compito accessorio. Di norma, essa viene corrisposta trimestralmente.

**Commissioni e Incaricati Straordinari - Incaricati Individuali**

1. I funzionari con incarichi a titolo accessorio con compenso fisso ricevono, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, per le riunioni la stessa indennità delle commissioni secondo gli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

2. Per i funzionari con incarichi a titolo accessorio, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, le indennità delle spese sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

**Commissioni e incaricati a tempo parziale - Incaricati singoli** 1. **Commissioni**: Le commissioni sono organismi composti da membri designati per svolgere compiti specifici. Il loro obiettivo è fornire consulenza e supporto in determinate aree di competenza. 2. **Incaricati a tempo parziale**: Gli incaricati a tempo parziale sono nominati per svolgere compiti specifici sotto la supervisione di un'autorità superiore. Operano in modo indipendente o in collaborazione con altre persone o organizzazioni. 3. **Incaricati singoli**: Gli incaricati singoli sono persone nominate individualmente per svolgere responsabilità particolari. Essi agiscono in base a istruzioni specifiche e devono riferire regolarmente sui loro progressi e risultati. Note generali: La nomina dei membri delle commissioni e degli incaricati deve avvenire secondo le norme giuridiche vigenti. Essi sono tenuti a rispettare la legge e a mantenere un comportamento etico nell'esercizio delle loro funzioni.

1. Il curatore fallimentare percepisce, oltre al compenso previsto da questo regolamento, le sportule secondo la legislazione federale sull'esecuzione e sul fallimento. Gli ufficiali di esecuzione percepiscono le sportule secondo la legislazione federale sull'esecuzione e sul fallimento.

2. Il compenso degli ufficiali di stato civile è determinato dal regolamento relativo alla compensazione degli ufficiali di stato civile e alle tariffe degli uffici dello stato civile.

1. Disposizioni Generali

1. L'adeguamento al costo della vita si basa sulla normativa applicabile ai dipendenti dell'amministrazione cantonale.

1. Disposizioni Generali

1. I membri delle autorità e i delegati a tempo parziale, che ricevono una remunerazione fissa, hanno diritto a una tredicesima mensilità secondo le disposizioni del Regolamento del personale (RB 2.4211).

1. Disposizioni Generali

1. I membri delle autorità devono essere assicurati contro gli infortuni. A tal fine, sono determinanti le disposizioni del Regolamento del Personale (RB 2.4211).

2. I membri del Consiglio di Stato hanno diritto, conformemente alle disposizioni del Regolamento del Personale (RB 2.4211), alla continuazione del pagamento del salario in caso di malattia e infortunio.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione di questo regolamento.

2. Il Consiglio di Stato emette le disposizioni di attuazione necessarie per l'applicazione di questo regolamento.

3. È autorizzato a delegare alle direzioni competenti l'emissione di direttive.

Disposizioni finali

1. Quando il presente regolamento designa funzioni o persone, si applica a entrambi i generi.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati

1. Regolamento sull'indennizzo delle autorità cantonali e dei funzionari e impiegati a tempo parziale

2. § 19 Regolamento relativo all'esecuzione della legge federale sulla sostituzione del servizio militare (LRB del 14.03.1960)

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è soggetto a referendum facoltativo.

2. Essa entra in vigore il 1° gennaio 1975.

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