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2.2221 GBB CH-UR

Legge sulla nomina delle autorità (GBB) - Scopo (GBB)

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Uri
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Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

1. Scopo, Ambito di Applicazione

1. Questa legge mira ad assicurare la composizione delle autorità, qualora questo obiettivo non possa essere raggiunto tramite la procedura elettorale ordinaria.

1. Scopo, Ambito di Applicazione

1. Questa legge si applica

a) al consiglio distrettuale e a tutte le autorità del Cantone, che devono essere elette dal popolo

b) a tutte le autorità, che devono essere elette dall'assemblea comunale

c) a tutte le autorità, che devono essere elette dall'assemblea pubblica delle corporazioni

d) a tutte le autorità, che devono essere elette dal popolo delle chiese nazionali

Obbligo di accettare una carica

1. Chi è eleggibile è obbligato ad assumere un incarico secondo l'articolo 2, a meno che non si tratti di un incarico a tempo pieno.

Obbligo di assumere una carica

1. Chi è obbligato ad assumere un incarico deve esercitarlo per due mandati.

2. Chi ha assunto un incarico volontariamente deve esercitarlo per la durata del rispettivo mandato.

3. L'assunzione dell'incarico durante un mandato è considerata come un mandato intero.

Obbligo di assumere una carica

1. Se l'elezione in un'autorità causa incompatibilità ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione del Cantone Uri o genera motivi di esclusione per parentela ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione del Cantone Uri, viene meno l'obbligo di assumere una carica.

Obbligo di assumere una carica

1. Dall'obbligo di assumere un incarico è esonerato

a) chi ha più di 65 anni

b) chi già esercita un incarico soggetto all'obbligo di assunzione

c) chi già è stato membro della stessa autorità durante due mandati per cui è stato eletto

d) chi complessivamente è stato membro di un'autorità ai sensi di questa legge per tre periodi di mandato

e) a chi l'esercizio dell'incarico non è ragionevole per altri importanti motivi

Obbligo di assumere una carica

1. I motivi di esclusione e di rifiuto si applicano analogamente se la persona eletta desidera dimettersi prematuramente dall'incarico.

Obbligo di assunzione di un incarico

1. Chi, durante il mandato, si trasferisce fuori dal Cantone, fuori dal comune pertinente o fuori dal territorio corporativo pertinente, è automaticamente esonerato dall'obbligo di continuare ad esercitare la carica.

**Procedura**

1. Chi invoca una causa di esclusione o di ricusazione deve dichiararla per iscritto entro dieci giorni dalla nomina dell'autorità competente. I motivi addotti di esclusione e ricusazione devono essere esposti in dettaglio.

2. L'autorità competente per valutare la richiesta di ricusazione è

a) per la nomina in un'autorità del Cantone, il Consiglio di Stato

b) per la nomina in un'autorità del comune, il Consiglio Comunale

c) per la nomina in un'autorità della corporazione, il Consiglio Ristretto e

d) per la nomina in un'autorità della chiesa nazionale, il Piccolo Consiglio della Chiesa Nazionale o rispettivamente il Consiglio della Chiesa

3. Finché la decisione non è definitiva, la persona interessata non deve esercitare la carica in questione.

**Procedura**

1. Chi desidera dimettersi anticipatamente dall'incarico deve dichiararlo all'autorità competente. L'articolo 9 si applica mutatis mutandis. Tuttavia, l'incarico deve continuare ad essere esercitato fino alla decisione definitiva e vincolante.

**Procedura**

1. Decisioni dell'autorità competente sono impugnabili secondo le disposizioni del regolamento sulla procedura amministrativa (RB [2.2345](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.2345/de)).

2. La decisione del Consiglio di Stato può essere contestata mediante un ricorso amministrativo presso il Tribunale Superiore.

3. I comuni, le corporazioni e le chiese nazionali, nella misura in cui riguardi uffici comunali, corporativi o di chiese nazionali, sono legittimati a presentare ricorso amministrativo.

Disposizione penale

1. Chi si rifiuta ingiustamente di esercitare un ufficio ai sensi di questa legge è punito con una multa fino a 5'000 franchi.

2. Il consiglio di governo, il comune interessato, la corporazione o la chiesa nazionale devono comunicare il rifiuto ingiustificato di svolgere l'ufficio alla procura. Quest'ultima decide mediante procedura di decreto penale secondo le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero (SR 312.0).

Disposizioni finali

1. La legge del 4 maggio 1890 sull'obbligo d'ufficio è abrogata.

Disposizioni finali

1. Per il corrente mandato si applica la legislazione vigente.

Disposizioni finali

1. Questa legge entra in vigore con l'approvazione nel referendum popolare.

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