Legge sulla promozione della cultura nel Cantone di Uri (Legge sulla promozione della cultura, KFG) (Kulturförderungsgesetz, KFG) - Oggetto (KFG)
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1. Questo legge disciplina i principi della promozione culturale da parte del Cantone e dei comuni locali.
1. La promozione della cultura ha come scopo
a) creare buone condizioni quadro per la cultura
b) promuovere la creazione artistica
c) promuovere la mediazione culturale, la ricerca e la partecipazione culturale
d) preservare e rafforzare la diversità culturale
e) promuovere lo scambio culturale
f) facilitare l'accesso della popolazione alla cultura
1. Il cantone e i comuni rispettano, nell'adempimento dei loro compiti, l'indipendenza e la libertà della creazione e dell'attività culturale.
1. Promozione culturale comprende
a) contributi finanziari a operatori culturali, ricercatori, organizzazioni e istituzioni
b) premi per prestazioni eccezionali
c) acquisto di opere
d) consulenza specialistica
e) messa a disposizione di servizi, locali e strutture
f) partecipazione a imprese culturali e fondazioni
g) contributi assegnati nell'ambito di concorsi
1. Non esiste alcun diritto legale al supporto ai sensi di questa legge.
1. Il Cantone e i comuni promuovono congiuntamente la cultura nell'ambito delle loro competenze.
2. Il Cantone e i comuni collaborano con enti pubblici e privati del settore culturale per il raggiungimento dello scopo.
1. Il Cantone promuove la cultura nel Cantone Uri e con particolare riferimento a Uri.
2. Il Cantone promuove la cultura in tutte le sue forme espressive, in particolare letteratura, musica, teatro, danza, arti visive, cultura popolare e tradizioni, fotografia, cinema, design e progettazione, performance, arti digitali e architettura, nonché la loro ricerca.
3. Il Cantone favorisce la partecipazione culturale e la divulgazione culturale con l'obiettivo di avvicinare la popolazione al patrimonio culturale e alla creatività artistica. Promuove progetti che stimolano la popolazione a un'attività culturale propria.
1. Il Cantone sostiene di norma solo le istituzioni culturali e le manifestazioni che sono accessibili al pubblico.
2. Nel fornire supporto ai sensi dell'articolo 4, il Cantone prende in considerazione in particolare i seguenti criteri
a) Importanza per il Cantone Uri
b) Unicità o rarità
c) Effetto sostenibile
d) Valore culturale e sociale
3. Nel sostenere le offerte di mediazione culturale, il Cantone tiene conto in particolare dei seguenti criteri
a) Qualità e professionalità della mediazione
b) Chiara orientazione verso gruppi target
c) Contributo all'offerta educativa del Cantone
4. Il Consiglio di Stato può definire in dettaglio le forme di supporto e i criteri di promozione in un regolamento.
1. Il Cantone concede contributi, una tantum o ricorrenti. I contributi possono essere concessi in particolare per
a) organizzazioni e istituzioni di rilevanza cantonale
b) operatori culturali e ricercatori con legami al Cantone Uri
c) progetti, organizzazioni e istituzioni di rilevanza sovraregionale o nazionale
d) progetti intercomunali
e) progetti, organizzazioni e istituzioni in singoli comuni, a condizione che il comune partecipi anch'esso al progetto
1. Il Consiglio di governo disciplina le competenze in un regolamento.
1. Il Cantone promuove la cultura con mezzi provenienti dal bilancio ordinario, dal fondo lotteria o mediante contributi.
2. Si applicano le competenze finanziarie ordinarie conformemente alla Costituzione del Cantone Uri (RB 1.1101).
1. In caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni complete di edifici cantonali, può essere previsto un contributo per arte e costruzione.
2. Le spese per arte e costruzione sono decise insieme al credito oggetto.
3. Il Consiglio del Cantone disciplina i dettagli in un regolamento.
1. Le amministrazioni comunali promuovono le offerte culturali nell'ambito delle loro possibilità finanziarie.
2. Esse promuovono in particolare la cultura nel loro territorio comunale e con particolare riferimento alla loro comunità.
1. Le comunità locali designano un ufficio responsabile della promozione culturale all'interno della comunità. Tale ufficio assume in particolare i seguenti compiti
a) Punto di contatto con il cantone e con altre comunità locali
b) Promozione della collaborazione tra enti pubblici e privati responsabili della vita culturale all'interno della comunità
c) Consulenza agli enti pubblici e privati responsabili della vita culturale all'interno della comunità
1. Questa legge è soggetta a referendum. Il Consiglio di Stato decide quando entrerà in vigore.