Ordinanza sulle contribuzioni per la protezione della natura in agricoltura (BLNV) - Scopo (BLNV)
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
1. Questo regolamento ha l'obiettivo, mediante accordi volontari, di garantire che gli habitat e i paesaggi che necessitano di protezione siano preservati e curati attraverso prestazioni ecologiche nell'agricoltura.
1. Questo regolamento disciplina i contributi del cantone per le prestazioni dell'agricoltura nell'interesse della conservazione della natura.
2. Nell'ambito del suo scopo attua la legge federale sulla protezione della natura e del patrimonio.
1. Salvo quanto diversamente disposto in seguito, i termini e le condizioni per i contributi della Confederazione ai sensi dell'ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13) e ai sensi della legge federale sulla protezione della natura e del patrimonio (RS 451) si applicano anche ai contributi del Cantone secondo la presente ordinanza.
1. I contributi ecologici sono considerati contributi della Confederazione per il bilanciamento ecologico secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13). Per gli oggetti di contributo secondo l'articolo 5, essi sono concessi come contributi di base e integrati con contributi per la protezione della natura.
2. I contributi per la protezione della natura sono considerati contributi secondo il presente regolamento e secondo la legge federale sulla protezione della natura e della patria (RS 451), finanziati da crediti cantonali e contributi federali.
1. Il Consiglio di Stato designa le aree in cui vengono sostenuti gli oggetti ai sensi del presente regolamento.
2. La base per la delimitazione delle aree è costituita dagli oggetti di tutela ai sensi della legge sulla protezione della natura e del patrimonio (RB 10.5101) e dal concetto cantonale di protezione della natura e del paesaggio.
1. La gestione, la cura e l'uso degli oggetti contributivi devono preservare la loro caratteristica vegetazione e il loro stato naturale.
2. Inoltre, le disposizioni di gestione del regolamento sui pagamenti diretti (SR 910.13) e della legge federale sulla protezione della natura e del patrimonio culturale (SR 451) devono essere applicate mutatis mutandis ai corrispondenti contributi cantonali.
1. Il contratto di gestione contiene disposizioni specifiche sulla gestione, come i periodi di taglio, il numero di tagli, la densità di pascolo, le norme sulla fertilizzazione, il bilancio dei nutrienti equilibrato, il tipo di uso consentito e altre misure di manutenzione.
1. Il diritto al contributo spetta al gestore che è pronto e in grado di rispettare le norme di gestione per un oggetto soggetto a contributo.
2. Il diritto al contributo non conferisce alcun diritto legale a ricevere un contributo. Gli articoli 9 e 10 restano in ogni caso riservati.
1. I contributi ai sensi del presente regolamento sono generalmente concessi solo se per lo stesso oggetto sono stati assicurati contributi federali per il compenso ecologico secondo l'Ordinanza sui pagamenti diretti (SR 910.13).
2. Eccezionalmente e se conforme allo scopo del presente regolamento, il Cantone può concedere contributi anche senza che siano assicurati contributi federali ai sensi del comma 1.
3. I contributi del Cantone e della Confederazione non possono complessivamente superare quanto richiesto dallo scopo del presente regolamento.
1. Il presidente del consiglio regionale è competente per approvare i crediti corrispondenti allo scopo di questo regolamento.
2. I contratti di gestione vengono stipulati solo nell'ambito dei crediti approvati dal presidente del consiglio regionale.
1. I contributi contrattualmente concordati sono erogati come
a) Contributi per superficie
b) Contributi per piantagione
c) Indennizzo per perdita di rendimento
1. L'importo dei contributi è determinato in particolare in base agli oneri di cura e gestione, alla gravità delle restrizioni d'uso, nonché alla rilevanza del bene oggetto del contributo.
2. In questo contesto e nei limiti dei crediti approvati dal Consiglio di Stato, il Governo regionale stabilisce l'importo dei contributi in un regolamento.
1. Il contratto di gestione indica
a) le parti contraenti
b) l'oggetto del contributo
c) le disposizioni di gestione
d) il tipo di contributo
e) l'importo del contributo con un'indicazione dei contributi federali previsti
f) la riserva che i contributi saranno concessi solo nell'ambito dei crediti approvati dal Consiglio di Stato
g) la durata del contratto
h) eventuali altre disposizioni, in particolare sulla riduzione e il rimborso dei contributi in caso di violazione del contratto
2. Se un terreno in affitto è oggetto del contratto, il locatore deve essere informato preventivamente della conclusione del contratto.
1. I contratti di gestione hanno di norma una durata di sei anni.
2. I contratti di gestione sono eccezionalmente rescindibili
a) se circostanze particolari rendono il contratto inaccettabile per una delle parti
b) se una delle parti non rispetta le condizioni contrattuali
3. In caso di recesso straordinario, deve essere rispettato un preavviso di un anno.
1. I contributi per la protezione della natura secondo il presente regolamento per le superfici di gestione situate all'interno del perimetro del delta della Reuss sono finanziati attraverso la specializzazione finanziaria «Reussdelta» ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge sul delta della Reuss (RB 40.1225).
1. Il Consiglio di Stato disciplina con un regolamento la competenza e la procedura per erogare contributi ai sensi del presente regolamento. Questo deve garantire che l'Ufficio specializzato per la protezione della natura e del paesaggio sia coinvolto per il suo ambito di competenza.
2. Esso designa l'autorità competente del Cantone ai sensi del Regolamento sui pagamenti diretti (RS 910.13).
1. Se il gestore non rispetta le disposizioni contrattuali, il Cantone richiede la restituzione dei contributi percepiti indebitamente. In casi di difficoltà, può rinunciare in tutto o in parte a tale restituzione.
1. Il Cantone tiene un registro che riporta gli oggetti di contributo, i loro gestori e i contributi contrattualmente concordati. Il registro deve essere costantemente aggiornato.
1. Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni di attuazione in un regolamento.
1. I provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento possono essere impugnati secondo le disposizioni del Regolamento Organizzativo (RB 2.3321).
1. Questo regolamento è soggetto a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio di Governo determina la data della sua entrata in vigore.