Regolamento sulla promozione dello sport (regolamento sullo sport) (Sportreglement) - Requisiti per le Organizzazioni
Indice delle disposizioni (25)
Testo normativo (25 Articoli)
1. Le federazioni sportive private, le associazioni sportive e altre organizzazioni private dedicate alla promozione dello sport possono ricevere contributi secondo il presente regolamento, se
a) hanno la loro sede nel Cantone Uri
b) dispongono di una chiara struttura legale
c) allineano le loro attività sportive allo scopo della promozione dello sport secondo l'articolo 2 del Regolamento sportivo
d) soddisfano le ulteriori condizioni previste dal presente regolamento
2. Non ricevono contributi secondo il presente regolamento le organizzazioni private a indirizzo turistico o commerciale. Fanno eccezione i contributi a infrastrutture non utilizzate a fini commerciali, che corrispondono in larga misura allo scopo della promozione dello sport secondo l'articolo 2 del Regolamento sportivo.
1. Lo sport per bambini sviluppa le capacità coordinative e le basi condizionali tenendo conto dello stato di sviluppo psicomotorio dei bambini.
2. Lo sport per bambini è solitamente offerto in modo polisportivo o trasversale alle discipline sportive.
1. Contributi a organizzazioni private dedicate alla promozione sportiva per bambini sono erogati, quando
a) il programma sportivo è approvato dal Dipartimento dello Sport
b) i responsabili dispongono di una formazione o di un perfezionamento particolare mirato alla fascia d'età e al programma
c) il programma sportivo comprende almeno un'attività a settimana per almeno 15 settimane. Interruzioni motivate sono ammesse
d) sono rispettate le direttive corrispondenti della Confederazione
e) la scuola corrispondente partecipa come co-organizzatrice e il programma sportivo si svolge prima o subito dopo le lezioni scolastiche
2. Per ogni lezione tenuta viene erogato un contributo di 20 franchi.
1. In aggiunta al programma Gioventù e Sport della Confederazione, il Cantone concede contributi per i test di resistenza giovanili.
2. Il contributo è pari a 3 franchi per ciascuna persona partecipante di età compresa tra sette e 20 anni.
3. I test di resistenza giovanili hanno diritto ai contributi se alla base vi è una prestazione fisica intensa per un periodo di tempo prolungato. Il Dipartimento Sport definisce le discipline ammissibili ai contributi e le condizioni quadro da rispettare.
1. **Contributi agli eventi sportivi giovanili cantonali e regionali**
I contributi agli eventi sportivi giovanili cantonali e regionali, ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento sulla promozione dello sport (Regolamento sullo sport, RB 10.4111), vengono erogati quando la sezione sport funge da organizzatrice o co-organizzatrice, oppure quando l'evento ha carattere cantonale, ha un grande impatto sulla partecipazione, copre più discipline sportive e dura diversi giorni.
2. **Contributi ai campi sportivi giovanili nazionali**
Contributi possono essere concessi ai campi sportivi giovanili nazionali se il campo in questione mira a promuovere lo sport di massa. Possono inoltre essere concessi contributi a organizzazioni che non soddisfano l'articolo 1 comma 1 lettera a. Il contributo tiene conto del numero di partecipanti residenti nel Canton Uri.
3. **Contributi agli eventi delle competizioni scolastiche sportive urane**
Per gli eventi nel contesto delle competizioni scolastiche sportive urane, viene erogato un contributo base di 700 franchi, oltre a 3 franchi per ogni persona partecipante. Per la partecipazione ai campionati scolastici sportivi svizzeri, il cantone si fa carico dei costi di viaggio e delle quote d'iscrizione, e contribuisce con 5 franchi per persona ai costi del vitto.
1. Le organizzazioni private che si dedicano alla promozione sportiva di bambini e adolescenti e che svolgono allenamenti regolari per bambini e adolescenti ricevono un contributo per i partecipanti dall'anno in cui inizia l'obbligo scolastico fino alla fine dell'anno in cui si compie il ventesimo anno di età. Il contributo annuale ammonta a 5 franchi per partecipante e 45 centesimi per partecipante per ogni ora di allenamento.
1. Contributi ai costi scoperti della formazione di giovani sportivi e sportive, i cui genitori hanno la residenza nel Canton Uri, vengono assegnati se il calcolo secondo la legislazione sulle borse di studio indica un corrispondente fabbisogno finanziario.
2. Indipendentemente dai contributi previsti al capoverso 1, giovani sportivi e sportive con residenza nel Canton Uri, se membri di una selezione regionale, nazionale o internazionale, ricevono su richiesta il seguente contributo annuale
a) Membro di una selezione regionale riconosciuta dalla Direzione dell’istruzione e della cultura 500 franchi
b) Membro di una selezione nazionale riconosciuta dalla Direzione dell’istruzione e della cultura o in possesso di una Swiss Olympic Talents Card nazionale 1'500 franchi
c) In possesso di una Swiss Olympic Talents Card internazionale 2'000 franchi
3. Il contributo secondo il capoverso 2 viene erogato solo se viene documentato un corrispondente carico netto per l'esercizio della rispettiva disciplina sportiva.
1. Le atlete e gli atleti d'élite che soddisfano i requisiti del regolamento sportivo ricevono un contributo. Questo ammonta a un massimo di
a) 12.000 franchi per sport olimpici
b) 6.000 franchi per sport non olimpici o paralimpici
2. La Direzione dell'istruzione e della cultura emette linee guida per la valutazione del fabbisogno finanziario e dell'entità del contributo.
1. Lo sport per adulti comprende tutte le attività sportive svolte da persone di età superiore ai 20 anni.
1. Organizzazioni private, che a livello cantonale si dedicano alla promozione sportiva di persone di età avanzata o svolgono compiti speciali di coordinamento nel campo dello sport per adulti, possono ricevere un contributo. La Direzione dell'istruzione e della cultura stipula con le corrispondenti organizzazioni private contratti di prestazione che regolano la natura della prestazione e la relativa remunerazione.
2. Organizzazioni private, che si dedicano alla promozione sportiva e che partecipano con squadre a un campionato della lega attiva o nella categoria adulti, ricevono un contributo per ogni squadra partecipante secondo la tabella sottostante
a) Numero di partite di campionato per stagione: da 2 a 6 partite / turni / competizioni
1. 2 a 3 giocatori/giocatrici (Numero di giocatori/giocatrici per squadra, necessari almeno), tariffa normale: 100 franchi
2. 2 a 3 giocatori/giocatrici (Numero di giocatori/giocatrici per squadra, necessari almeno), massima o seconda massima lega attiva o categoria adulti: 200 franchi
3. da 4 giocatori/giocatrici (Numero di giocatori/giocatrici per squadra, necessari almeno), tariffa normale: 200 franchi
4. da 4 giocatori/giocatrici (Numero di giocatori/giocatrici per squadra, necessari almeno), massima o seconda massima lega attiva o categoria adulti: 500 franchi
b) Numero di partite di campionato per stagione: da 7 partite / turni / competizioni
1. 2 a 3 giocatori/giocatrici (Numero di giocatori/giocatrici per squadra, necessari almeno), tariffa normale: 150 franchi
2. 2 a 3 giocatori/giocatrici (Numero di giocatori/giocatrici per squadra, necessari almeno), massima o seconda massima lega attiva o categoria adulti: 300 franchi
3. da 4 giocatori/giocatrici (Numero di giocatori/giocatrici per squadra, necessari almeno), tariffa normale: 300 franchi
4. da 4 giocatori/giocatrici (Numero di giocatori/giocatrici per squadra, necessari almeno), massima o seconda massima lega attiva o categoria adulti: 900 franchi
3. Per campionato ai sensi del comma 2 si intendono due o più competizioni che alla fine portano ad una classifica generale.
1. Il dipartimento dello Sport può, qualora se ne presenti il bisogno, organizzare da solo o in collaborazione con organizzazioni private dedicate alla promozione sportiva, corsi per persone che svolgono compiti di gestione e formazione in federazioni sportive private, associazioni sportive e altre organizzazioni dedite alla promozione dello sport.
2. Se l'organizzazione viene effettuata in collaborazione con organizzazioni private che si dedicano alla promozione sportiva, si possono concedere contributi a tali organizzazioni per coprire i costi.
1. Alle spese di formazione delle persone che nei club sportivi privati, nelle associazioni sportive e in altre organizzazioni dedicate alla promozione dello sport svolgono compiti di direzione, formazione e gestione delle competizioni, viene erogato un contributo fino a 75 franchi per mezza giornata, ma non superiore a 750 franchi per corso di formazione.
2. Sono computabili solo i costi puri del corso secondo il programma del corso, esclusi spese e altri costi aggiuntivi.
3. Un contributo viene erogato solo se la formazione è direttamente collegata ai compiti di direzione e formazione di questa persona e ha un riferimento alla relativa disciplina sportiva. Il contributo viene erogato all'organizzazione di cui la persona interessata è membro.
1. I contributi per la costruzione e il risanamento di impianti sportivi o parti di essi vengono erogati se l'impianto è destinato principalmente allo sport di associazione organizzato o allo sport ricreativo libero, se vengono rispettate le normative pertinenti e se il finanziamento e la sostenibilità sono garantiti.
2. L'entità del contributo si basa, in particolare, sui seguenti criteri: orientamento regionale, funzionalità, concezione energetica sostenibile, costruzione economica e disponibilità.
3. Per la costruzione e il risanamento di impianti sportivi o parti di essi viene erogato un contributo dal 10 al 20 percento della somma lorda dei costi di costruzione ammissibili, ma non superiore a 200'000 franchi e 5 franchi per ogni ora di servizio volontario comprovata.
4. Non sono ammissibili a contributi la costruzione e il risanamento di impianti sportivi o parti di essi che devono essere realizzati in base a un incarico legale, che servono prevalentemente fini commerciali o che sono da respingere per ragioni ambientali. Non sono inoltre ammissibili a contributi le misure strutturali e i risanamenti che devono essere eseguiti in base alla legislazione ambientale.
5. Le domande di contributo devono essere presentate prima dell'inizio dei lavori di costruzione.
1. Per la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi o parti di impianti e per l'acquisto di attrezzature sportive, gli importi possono essere concessi sotto forma di prestiti senza interessi.
2. La quota del prestito ammonta a un massimo del 40 percento della differenza tra i costi di costruzione lordi ammissibili al netto dei contributi delle autorità pubbliche, ma non superiore a 100.000 franchi.
3. Le organizzazioni private dedicate alla promozione dello sport, che possono attivare prestiti federali per lo stesso progetto, non ricevono prestiti ai sensi di questa disposizione.
4. Il rimborso è disciplinato in un apposito contratto di prestito.
1. Se alle associazioni sportive derivano costi per la manutenzione di propri impianti sportivi, vengono corrisposti loro contributi forfettari.
2. Se alle associazioni sportive derivano costi eccezionalmente alti per l'affitto di impianti sportivi, possono essere concessi loro contributi fino al 50 percento dei costi di affitto documentati. Non vengono concessi contributi per l'affitto di impianti sportivi di proprietà pubblica o finanziati con contributi significativi da parte delle autorità pubbliche.
3. Le organizzazioni private che mantengono impianti sportivi destinati principalmente allo sport ricreativo libero, come ad esempio i VITA-Parcours e le piste da sci di fondo, ricevono contributi forfettari. La Direzione dell'Istruzione e della Cultura stipula con le corrispondenti organizzazioni private accordi di prestazione. Gli accordi di prestazione regolano la natura del servizio e la sua remunerazione.
4. In via eccezionale, il Consiglio di Governo può erogare contributi per l'esercizio e la manutenzione di impianti sportivi di proprietà di enti di diritto pubblico, purché questi siano di interesse sovraregionale e servano principalmente lo sport amatoriale e ricreativo. I contributi agli enti di diritto pubblico vengono concessi nell'ambito di un accordo di prestazione.
1. Alle attrezzature sportive di organizzazioni private dedicate alla promozione dello sport, che servono direttamente all'esercizio della corrispondente attività sportiva, viene concesso un contributo del 30 percento.
2. L'importo della fattura è determinante per il calcolo del contributo.
3. Sono esclusi i contributi per l'acquisto di attrezzature personali e private come mountain bike e biciclette da strada, racchette, sci, snowboard, armi personali, apparecchi sportivi e ludici di ogni tipo nonché abbigliamenti di ogni genere.
4. Alle attrezzature sportive acquistate dai comuni viene concesso un contributo del 30 percento, se tale materiale viene messo gratuitamente a disposizione per lo sport organizzato di club o per lo sport ricreativo non vincolato.
5. Non sono considerate attrezzature sportive le parti fisse di impianti sportivi come sbarre, anelli, pareti di spalliera, pareti da arrampicata, attrezzi con ancoraggi a pavimento, parete o soffitto o attrezzi esterni montati permanentemente e parti di ricambio.
1. I federazioni sportive private ricevono un contributo basato sull'attività. La Direzione della Pubblica Istruzione e Cultura stipula accordi di prestazione con le relative federazioni sportive private. Gli accordi di prestazione regolano il tipo di prestazione e il relativo compenso.
2. In deroga all'articolo 1 paragrafo 1 lettera a, possono essere stipulati anche accordi con organizzazioni sportive della Svizzera centrale che non hanno sede nel Cantone Uri, purché gestiscano proprie squadre giovanili, alle quali partecipino in modo adeguato sportivi e sportive del Cantone Uri.
1. A organizzazioni private che organizzano eventi sportivi cantonali, regionali e nazionali nel Canton Uri, possono essere concessi contributi forfettari da 300 franchi a 3'000 franchi. A organizzazioni private che organizzano eventi sportivi internazionali nel Canton Uri, possono essere concessi contributi forfettari fino a 10'000 franchi.
2. Se un evento è previsto nel Canton Uri e deve essere spostato per ragioni meteorologiche (ad esempio per mancanza di neve) in un luogo fuori dal cantone, i contributi sono comunque erogati.
3. L'ammontare del contributo è determinato da un sistema a punti che considera la durata dell'evento sportivo, il numero dei partecipanti, nonché l'ammontare usuale delle risorse finanziarie richieste per l'evento sportivo in questione. In casi particolari possono essere concessi contributi più elevati. La Direzione dell'educazione e della cultura determina il sistema a punti.
4. Non vengono erogati contributi se è già concesso un contributo ai sensi dell'articolo 4 o se si tratta di eventi sportivi nell'ambito del normale campionato o di quelli con finalità interne al club come gare di club, tornei amatoriali, corse sponsorizzate e simili.
1. Le attività sportive delle persone con disabilità sono sostenute secondo le disposizioni di questo regolamento.
2. Il consiglio governativo e la direzione dell'istruzione e della cultura possono, nell'ambito delle loro competenze, sostenere ulteriori attività sportive in deroga alle disposizioni di questo regolamento, nella misura in cui ciò sembri opportuno.
1. Contributi a organizzazioni private ai sensi dell'articolo 5, articolo 9 paragrafo 2, articolo 11, articolo 14 paragrafi 1 e 2 e articolo 15 vengono erogati una volta all'anno su apposita richiesta. Il dipartimento dello sport mette a disposizione la documentazione pertinente, esamina le domande e presenta una richiesta di pagamento alla Direzione dell'Istruzione e della Cultura.
2. Le domande ai sensi dell'articolo 7, articolo 7a, articolo 12, articolo 13 e articolo 17 possono essere presentate caso per caso presso il dipartimento dello sport. Di norma, le domande devono essere presentate prima che le relative misure siano attuate.
3. Nessun contributo sarà erogato per le domande presentate fuori termine. I contributi indebitamente percepiti verranno recuperati.
1. Contributi, il cui importo risulta chiaramente da questo regolamento, sono stabiliti dalla Direzione dell'Istruzione e della Cultura.
2. Contributi, per i quali questo regolamento prevede un margine di discrezionalità, sono stabiliti fino a un importo di 12'000 franchi dalla Direzione dell'Istruzione e della Cultura; per importi superiori, dal Consiglio di Stato.
1. Non esiste alcun diritto legale ai contributi previsti da questo regolamento, a meno che tale diritto non derivi dal Regolamento Sportivo.
2. I contributi previsti da questo regolamento sono concessi solo nell'ambito dei crediti approvati o delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo Sportivo.
1. La Commissione Sport consiglia il Consiglio di Stato, la Direzione dell'Istruzione e della Cultura e la Sezione Sport su tutte le questioni relative allo sport e alla promozione dello sport.
2. Inoltre, ha il compito di
a) presentare proposte alla Direzione dell'Istruzione e della Cultura per l'assegnazione di contributi;
b) organizzare periodicamente riconoscimenti per atlete ed atleti.
1. Il Regolamento del 14 agosto 2007 sulla promozione dello sport è abrogato.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.