Ordinanza sul riconoscimento delle università private - Oggetto
Indice delle disposizioni (19)
Testo normativo (19 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina il riconoscimento statale delle università private con sede nel Cantone di Uri.
1. Università universitaria indica un'università o un'istituzione universitaria. Un'università è composta da diverse facoltà o dipartimenti accademici, promuove l'insegnamento e la ricerca a livello universitario e offre, nella maggior parte delle facoltà o dei dipartimenti accademici, una formazione completa fino all'esame finale. Un'istituzione universitaria svolge compiti di formazione universitaria e formazione continua, nonché di ricerca.
2. Il riconoscimento statale consente all'università universitaria di esercitare la sua attività come tale nel Cantone Uri.
1. Il Consiglio dell'Istruzione esercita la supervisione sulle università riconosciute dallo Stato.
1. Il Consiglio dell'Istruzione può riconoscere ufficialmente università e i loro corsi di studio, se l'istituto
a) garantisce la qualità secondo gli standard svizzeri e internazionali
b) assicura che la qualità dell'insegnamento, della ricerca, del servizio e delle pubblicazioni venga regolarmente verificata
c) ha ottenuto con successo l'accreditamento
d) garantisce la responsabilità etica e si impegna nei confronti della cultura cristiano-occidentale e dei principi democratici
e) è disposto a collaborare con altre istituzioni nel campo dell'istruzione superiore
f) è disposto a contribuire al rafforzamento della vita economica e sociale nel Canton Uri
g) presenta strutture legali e organizzative chiare e sufficienti
h) dimostra garanzie finanziarie adeguate
i) è disposto a riferire regolarmente sulla propria attività
1. Sono considerati accreditati con successo quegli istituti universitari o quei corsi di studio che sono stati accreditati dalla SUK sulla base di una verifica dell'Organo per l'Accreditamento e l'Assicurazione della Qualità (OAQ).
2. In casi particolari, l'accreditamento può avvenire anche tramite altre organizzazioni professionali.
1. Alle università che non hanno ancora avviato o hanno avviato solo parzialmente l'attività didattica, può essere concessa un'autorizzazione provvisoria. Questa deve essere limitata nel tempo.
1. Il Consiglio dell'Istruzione può revocare il riconoscimento se i requisiti per il riconoscimento non sono più soddisfatti o se l'università riconosciuta dallo Stato non adempie ai propri doveri.
2. La revoca del riconoscimento deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Canton Uri.
1. L'università riconosciuta dallo Stato deve garantire la libertà di insegnamento e ricerca nell'ambito dei requisiti di riconoscimento.
1. L'università riconosciuta a livello statale collabora con istituzioni, organizzazioni e terzi interessati, sia nazionali che internazionali, nell'insegnamento, nella ricerca e nei servizi.
2. Si occupa della necessaria coordinazione con altre università e scuole universitarie professionali e promuove lo scambio di ricercatrici e ricercatori nonché di studenti.
1. L'università riconosciuta dallo Stato contribuisce alla vita economica e sociale del Cantone Uri, offrendo opportunità educative, ricerca e servizi per privati e aziende anche nel Cantone Uri.
1. L'istituzione universitaria riconosciuta dallo stato pubblica regolarmente i suoi risultati di lavoro nell'insegnamento e nella ricerca.
1. L'università riconosciuta dallo Stato documenta la sua attività in un rapporto annuale.
2. Il rapporto deve essere portato a conoscenza del consiglio dell'istruzione. Quest'ultimo può richiedere rapporti supplementari.
1. L'università riconosciuta dallo Stato può conferire solo quei titoli che sono stati approvati dal Consiglio dell'Educazione.
1. Questo regolamento non conferisce alcun diritto legale ai contributi del Cantone.
1. Con una multa fino a diecimila franchi è punito chi
a) si spaccia per università universitaria riconosciuta dallo Stato senza la relativa autorizzazione
b) in qualità di università universitaria riconosciuta dallo Stato, conferisce titoli non approvati dal Consiglio dell'istruzione
2. La procedura è regolata dal codice di procedura penale.
1. Le disposizioni ai sensi di questo regolamento possono essere impugnate secondo le disposizioni della Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege (RB 2.2345).
1. Le tasse per i provvedimenti ai sensi di questo regolamento sono determinate secondo il regolamento sulle tasse (RB 3.2512).
1. Il Consiglio di governo esegue questo regolamento, salvo disposizione contraria.
1. Questo regolamento è soggetto al referendum facoltativo.
2. Entra in vigore il 1° settembre 2003.