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10.2427 FMP CH-UR

Regolamento sugli esami finali della maturità specializzata in pedagogia (regolamento sugli esami finali della FMP) (FMP-Abschlussprüfungsreglement) - Oggetto (FMP)

34 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Uri
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Indice delle disposizioni (34)

Articolo 1 Regolamento d'Esame FMP - Oggetto Articolo 2 Regolamento sugli Esami Finali FMP - Scopo Articolo 3 Regolamento sugli esami finali FMP Articolo 4 Regolamento degli esami finali FMP Articolo 5 Regolamento sugli esami finali FMP Articolo 6 Regolamento Sulla Prova Finale FMP - Momento Della Prova Articolo 7 Regolamento per l'esame finale FMP Articolo 8 Regolamento degli Esami Finali FMP - Ammissione Articolo 9 Regolamento degli esami finali FMP - Iscrizione Articolo 10 Regolamento FMP per l'Esame Finale - Tassa d'Esame Articolo 11 Regolamento sugli esami finali FMP - Piano d'esame Articolo 12 Regolamento Esami Finali FMP - Strumenti Ausiliari Articolo 13 Regolamento sugli esami finali FMP Articolo 14 del Regolamento sulle Prove Finali FMP **Articolo 15 Regolamento sulla Verifica Finale FMP - Determinazione delle Forme di Esame** Articolo 16 Regolamento degli esami finali FMP Articolo 17 Regolamento di Esame Finale FMP - Compiti d'Esame Articolo 18 Regolamento per l'Esame Finale FMP - Durata dell'Esame Articolo 19 Regolamento degli Esami Finali FMP Articolo 20 Regolamento FMP sulla Verifica Finale Articolo 21 Regolamento sull'Esame Finale FMP Articolo 22 Regolamento degli Esami Finali FMP Articolo 23 Regolamento FMP sull'Esame Finale - Voti degli Esami Articolo 24 Regolamento FMP sugli Esami Finali Articolo 25 Regolamento per gli Esami Finali della FMP Articolo 26 Regolamento per l'Esame Finale FMP Articolo 27 Regolamento FMP sull'Esame Finale - Calcolo Articolo 28 Regolamento degli esami finali FMP **Articolo 29 Regolamento sugli Esami Finali FMP** Articolo 30 Regolamento sugli esami finali FMP Articolo 31 Regolamento sugli Esami Finali FMP **Articolo 32 Regolamento degli Esami Finali FMP - Conservazione degli Atti d'Esame** Articolo 33 Regolamento sugli Esami Finali FMP - Mezzi di Ricorso Articolo 34 Regolamento sugli Esami Finali FMP

Testo normativo (34 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina gli esami finali che gli studenti del corso di maturità professionale pedagogica (corso FMP) devono sostenere presso la Scuola media cantonale di Uri (scuola media).

1. Disposizioni Generali

1. Lo scopo degli esami di ammissione è determinare l'idoneità delle candidate e dei candidati per l'ammissione a una Scuola Universitaria Professionale per l'Insegnamento.

Organizzazione

1. L'autorità di esame è la commissione d'esame del corso FMP.

2. Il consiglio della scuola media sceglie la commissione d'esame. Essa è composta dalla presidente o dal presidente e da al massimo altri otto membri.

3. La commissione d'esame supervisiona lo svolgimento degli esami finali.

4. Essa ha in particolare i seguenti compiti

a) attività di esperti negli esami finali

b) decisione definitiva in merito alla posizione di esperte ed esperti

c) decisione sulle sanzioni in caso di irregolarità

Organizzazione

1. Gli esaminatori sono di norma i docenti che nel corso FMP hanno insegnato la materia d'esame.

2. Se l'esaminatrice o l'esaminatore non può partecipare, la commissione d'esame, su richiesta del rettorato della scuola media superiore, nomina un sostituto.

3. Gli esaminatori presentano le prove scritte secondo il termine indicato al rettorato della scuola media superiore per la commissione d'esame.

Appalto, Ammissione e Iscrizione

1. La commissione d'esame pubblica le prove finali nella Gazzetta Ufficiale. Nell'annuncio indica le date delle prove scritte e orali finali, la tassa d'esame, l'ufficio di registrazione e il termine per l'iscrizione.

Gara d'appalto, ammissione e registrazione

1. È ammesso agli esami finali chi ha completato con successo una scuola media professionale e ha frequentato il corso FMP presso la scuola media.

Gara d'appalto, ammissione e registrazione

1. L'iscrizione agli esami finali deve essere presentata presso la segreteria del rettorato della scuola media entro il termine stabilito dalla commissione d'esame utilizzando il modulo ufficiale di iscrizione.

Attuazione

1. L'esecuzione degli esami finali segue il piano di esame elaborato in collaborazione con le altre scuole professionali della Svizzera centrale.

Attuazione

1. L'uso di mezzi ausiliari non autorizzati, così come qualsiasi altra irregolarità, comporta l'esclusione dagli esami. Gli esami finali si considerano non superati.

2. In presenza di un fondato sospetto di un'irregolarità, l'esame in questione può essere dichiarato nullo.

3. La direzione degli esami informa le candidate e i candidati di questa disposizione prima dell'inizio degli esami finali.

Materie d'esame e contenuto degli esami

1. Gli esami finali del corso FMP comprendono cinque materie

a) Tedesco

b) Inglese

c) Matematica

d) Scienze naturali: Biologia, Chimica e Fisica

e) Scienze sociali: Geografia e Storia

Materie d'esame e contenuto degli esami

1. Si svolge l'esame scritto e orale

a) nella materia Tedesco

b) nella materia Inglese

2. Nelle materie Matematica e Scienze Naturali si svolge solo l'esame scritto.

3. Nella materia Scienze Sociali si svolge solo l'esame orale.

Esami scritti

1. Le domande d'esame vengono elaborate dagli esaminatori e sottoposte alla commissione d'esame per l'approvazione.

2. La commissione d'esame può richiedere integrazioni o una nuova proposta d'esame.

Esami scritti

1. Le prove scritte durano

a) in materie tedesco e matematica 180 minuti ciascuna

b) in materia inglese 150 minuti

c) in materia scienze naturali 180 minuti, di cui 90 minuti in biologia e 45 minuti ciascuno in chimica e fisica

Esami scritti

1. Le candidate e i candidati sono sotto sorveglianza durante gli esami scritti.

2. Le persone di sorveglianza redigono un verbale sull'andamento degli esami.

3. Il rettorato della scuola media designa le persone di sorveglianza.

Esami Orali

1. Gli esami orali vengono svolti dagli esaminatori in presenza di almeno un membro della commissione d'esame in qualità di esperta o esperto.

Esami Orali

1. Gli esami orali durano

a) nelle materie tedesco e inglese 15 minuti ciascuno

b) nella materia scienze sociali 30 minuti, di cui 15 minuti ciascuno in geografia e storia

Lavoro di maturità professionale

1. Con la tesina di maturità professionale, le studentesse e gli studenti devono dimostrare di essere in grado di risolvere autonomamente un compito complesso e di presentarlo.

2. La tesina di maturità professionale deve essere redatta e presentata entro un determinato arco di tempo. Le studentesse e gli studenti vengono seguiti da uno o più docenti.

3. La direzione scolastica emette disposizioni esecutive a tal fine.

**1. Valutazione** In base alle disposizioni legislative vigenti, la valutazione delle prove scolastiche deve essere eseguita secondo criteri oggettivi e trasparenti. Ogni istituzione educativa è tenuta a stabilire ed applicare un sistema di valutazione chiaro e coerente, che tenga conto delle linee guida stabilite dal Ministero dell'Istruzione. La valutazione deve riflettere accuratamente le prestazioni dell'alunno, tenendo conto delle capacità individuali e del progresso mostrato nel corso dell'anno scolastico. Gli insegnanti sono obbligati a documentare e giustificare le loro decisioni valutative in caso di richieste di riesame o contestazioni. L'alunno ha il diritto di essere informato sui criteri di valutazione adottati e di ricevere un feedback costruttivo finalizzato al miglioramento delle sue capacità e conoscenze. In aggiunta, le istituzioni scolastiche devono garantire che i metodi di valutazione non risultino discriminatori e rispettino le norme sulla parità di trattamento.

1. Gli esami sono valutati con voti da 6 a 1.

2. Il risultato degli esami scritti e orali, nonché del lavoro di maturità specifica, è espresso in voti interi o mezzi voti.

3. I voti medi derivanti dai voti scritti e orali vengono arrotondati matematicamente a mezzi voti o voti interi.

4. Il voto nella materia delle scienze naturali è calcolato come segue: due volte il voto in biologia (arrotondato a un decimo) + voto in chimica (arrotondato a un decimo) + voto in fisica (arrotondato a un decimo) diviso per quattro. La media dei voti viene arrotondata matematicamente a un mezzo voto o un voto intero.

5. Il voto nella materia delle scienze sociali è calcolato come segue: voto in storia (arrotondato a un mezzo voto o un voto intero) + voto in geografia (arrotondato a un mezzo voto o un voto intero) diviso per due. La media dei voti viene arrotondata matematicamente a un mezzo voto o un voto intero.

Valutazione

1. Gli esami scritti sono corretti e valutati dagli esaminatori.

2. I risultati degli esami con valutazione insufficiente sono rivisti da un secondo docente specializzato.

3. I risultati degli esami valutati vengono sottoposti alla commissione d'esame per approvazione.

4. Se gli esaminatori e la commissione d'esame non riescono a concordare sulla valutazione, decide la media. La media viene arrotondata matematicamente al prossimo mezzo punto o punto intero.

Valutazione

1. Gli esaminatori conducono le prove orali. Propongono alle esperte e agli esperti la valutazione.

2. Se gli esaminatori e le esperte e gli esperti non riescono a concordare sulla valutazione, decide la media. La media viene arrotondata matematicamente al mezzo punto o al punto intero più vicino.

3. Le esperte e gli esperti redigono un verbale sull'andamento delle prove orali.

Note del Certificato di Maturità Professionale Pedagogica (FMP-Ausweis)

1. Le prestazioni nelle materie rilevanti per il rilascio del tesserino FMP sono espresse con voti interi e mezzi voti. 6 è il voto più alto, 1 il voto più basso. Voti inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti.

Note del Certificato di Maturità Professionale Pedagogica (FMP-Ausweis)

1. Per le materie che prevedono esami scritti e orali, si applica fondamentalmente la formula: Voto dell'esame scritto (in voti interi o mezzi voti) + Voto dell'esame orale (in voti interi o mezzi voti) diviso per due. La media viene arrotondata matematicamente al voto intero o mezzo voto più vicino.

2. Per le materie che prevedono esami scritti o orali, si applica il voto dell'esame scritto (in voti interi o mezzi voti) o il voto dell'esame orale (in voti interi o mezzi voti).

Rilascio del tesserino FMP

1. Ai fini del rilascio del diploma FMP, sono determinanti i voti in sei materie, ovvero

a) Tedesco

b) Inglese

c) Matematica

d) Scienze Naturali

e) Scienze Sociali

f) Lavoro per il Diploma di Maturità Professionale

Rilascio del tesserino FMP

1. Il certificato FMP viene rilasciato se contemporaneamente

a) la media dei voti nei sei materie secondo l'articolo 28 raggiunge almeno 4.0

b) non più di due voti nei sei materie secondo l'articolo 28 sono insufficienti

c) la somma degli scostamenti dei voti da 4.0 verso il basso non supera 1.0 punti, nonché

d) il voto del lavoro di maturità professionale è almeno 4.0

1. Rilascio del documento FMP

1. Chi non supera gli esami finali o ne è escluso può ripeterli una volta alla sessione d'esame successiva. In questo caso, gli esami devono essere sostenuti nelle materie in cui nella sessione d'esame precedente non sono stati raggiunti voti finali sufficienti.

2. Il voto del lavoro di maturità specialistica viene mantenuto.

3. È esclusa una seconda ripetizione degli esami finali.

1. Rilascio del documento FMP

1. Il Certificato FMP contiene

a) la dicitura «Cantone Uri», il nome della scuola e la nota «certificato di maturità professionale in pedagogia riconosciuto a livello svizzero»

b) i dati personali della titolare o del titolare

c) i voti nelle cinque materie secondo l'articolo 28 lettere a fino a e

d) il tema e il voto del lavoro di maturità professionale

e) la firma della direttrice o del direttore del dipartimento dell'educazione e della rettrice o del rettore della scuola media superiore

Mezzi di impugnazione e Entrata in vigore

1. Contro le disposizioni e le decisioni basate su questo regolamento è ammesso ricorso scritto alla commissione d'esame entro dieci giorni dalla comunicazione.

2. Le disposizioni e le decisioni della commissione d'esame possono essere impugnate con un ricorso amministrativo al Consiglio dell'istruzione entro 20 giorni dall'apertura.

3. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento sulla procedura amministrativa (RB 2.2345).

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