Regolamento sull'ammissione alla scuola specializzata (regolamento d'ammissione FMS) (FMS-Aufnahmereglement) - Oggetto (FMS)
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina le competenze, i requisiti e la procedura per l'ammissione nella Scuola Media Professionale (FMS) presso la Scuola Media Cantonale di Uri (Scuola Media).
1. La FMS è una scuola a tempo pieno del secondo ciclo di istruzione secondaria. È gestita come una sezione della scuola media.
2. La FMS fornisce una formazione generale approfondita, favorisce lo sviluppo della personalità attraverso il rafforzamento delle competenze sociali e personali e prepara agli studi non universitari di livello terziario.
1. Il Consiglio educativo nomina una commissione di ammissione composta da cinque membri. Essa è costituita da un rappresentante del Consiglio delle scuole superiori, dalla direzione della scuola media, da due rappresentanti del grado superiore e da un rappresentante dell'orientamento professionale e degli studi.
2. Il rappresentante del Consiglio delle scuole superiori presiede la commissione.
3. La commissione di ammissione decide, con riserva dei trasferimenti secondo l'articolo 12 e delle riammissioni secondo l'articolo 13, in merito all'ammissione alla FMS.
1. La Direzione della Scuola Media è responsabile dell'esecuzione e dell'organizzazione della procedura di ammissione.
1. La domanda di ammissione alla FMS deve essere presentata presso la segreteria del rettorato della scuola media entro il termine stabilito dalla direzione della scuola media, utilizzando il modulo ufficiale.
2. Devono essere allegati
a) una copia dell'ultima pagella della scuola secondaria frequentata
b) una valutazione dell'insegnante della classe di provenienza
1. Requisiti per l'ammissione sono
a) in caso di trasferimento dalla scuola secondaria, l'istruzione secondaria superiore cooperativa o integrata con livello A: la promozione completata al termine della 3ª classe oppure
b) in caso di trasferimento dalla 3ª classe del ginnasio: la promozione completata al termine della 3ª classe applicando le norme per la promozione nella scuola secondaria secondo l'articolo 17 e seguenti del regolamento sulla promozione (RB 10.1135) e
c) il superamento con successo della procedura di ammissione
2. Chi soddisfa i requisiti per l'ammissione in un altro cantone e ha superato con successo la corrispondente procedura di ammissione, sarà ammesso alla FMS.
1. La procedura di ammissione comprende
a) un esame di ammissione
b) una valutazione da parte dell'insegnante della classe di provenienza
c) un colloquio di ammissione
1. Il contenuto e la forma dell'esame di ammissione sono stabiliti in modo analogo all'esame di ammissione per la scuola professionale con maturità professionale in indirizzo commerciale e all'esame di ammissione alla FMS nel resto della Svizzera centrale.
2. L'esame di ammissione include le seguenti materie
a) Tedesco: 1 voto
b) Lingue straniere (Francese/Inglese): 1 voto
c) Matematica: 1 voto
3. La somma dei voti ottenuti viene convertita in punti. L'esame di ammissione si considera superato se nei tre materie d'esame vengono raggiunti almeno 12 punti.
4. La commissione di ammissione può comunque accettare candidati che hanno mancato di poco il superamento dell'esame, se il colloquio di ammissione e la valutazione dell'insegnante della classe di provenienza permettono di concludere che il candidato sembra essere all'altezza dei requisiti della FMS.
1. La direzione della scuola media stabilisce le modalità con cui deve avvenire la valutazione da parte dell'insegnante di classe uscente.
1. Nel colloquio di ammissione si chiarirà se la candidata o il candidato si sono attivamente confrontati con la scelta professionale, appaiono all'altezza dei requisiti dell'FMS e portano con sé la disponibilità e la volontà di apprendere per frequentare l'FMS.
1. La commissione d'ammissione decide in base alla procedura di ammissione sull'ammissione alla FMS.
2. La decisione positiva di ammissione dà diritto all'entrata nella 1ª classe della FMS.
1. Le candidate e i candidati provenienti da un'altra FMS entrano nella FMS con lo stato di avanzamento della scuola di provenienza.
2. Le candidate e i candidati provenienti da altre scuole o formazioni del livello secondario II possono trasferirsi alla FMS. La direzione della scuola media stabilisce caso per caso le condizioni e i requisiti per il trasferimento.
3. Il trasferimento avviene di norma all'inizio dell'anno scolastico.
1. Le candidature di coloro che hanno interrotto il corso di formazione presso la FMS possono rientrare nella FMS. Il rientro avviene di norma all'inizio dell'anno scolastico.
2. Se l'interruzione è durata più di un anno, la direzione della scuola secondaria stabilisce le condizioni e gli obblighi per il rientro.
1. La commissione di ammissione riferisce annualmente al consiglio dell'educazione e al consiglio della scuola superiore sullo svolgimento e sui risultati della procedura di ammissione.
1. Le disposizioni e le decisioni della commissione di ammissione possono essere impugnate entro 20 giorni dalla notifica mediante ricorso amministrativo presso il Consiglio dell'Istruzione.
2. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento sulla giurisdizione amministrativa (RB 2.2345).
1. Il regolamento del 14 gennaio 2004 sull'ammissione alla scuola media specialistica è abrogato.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 2006.