Regolamento sulla promozione presso la scuola media cantonale di Uri (Regolamento sulla promozione, PromR) (PRR) - Oggetto (PromR)
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina la valutazione e la promozione degli studenti e delle studentesse del Liceo della Scuola Cantonale Media Uri.
1. La valutazione comprende il colloquio di valutazione e il certificato.
2. Il colloquio di valutazione informa i genitori e la studentessa o lo studente sul livello di apprendimento e sui progressi effettuati nelle singole materie.
3. Il certificato dà indicazioni sul livello di apprendimento nelle singole materie.
4. Per promozione si intende l'avanzamento alla classe successiva.
1. Nella 1ª e 2ª classe del liceo, il docente di classe conduce annualmente un colloquio di valutazione con tutti gli studenti e i genitori.
2. Dalla 3ª classe del liceo, il docente di classe conduce annualmente un colloquio di valutazione con tutti gli studenti. Se necessario, sono coinvolti i genitori.
3. La direzione scolastica emana direttive per lo svolgimento del colloquio di valutazione.
1. Al liceo vengono rilasciate due pagelle all'anno: una pagella intermedia alla fine del primo semestre e una pagella annuale alla fine dell'anno scolastico.
2. Tutti gli studenti e le studentesse del liceo ricevono una pagella intermedia alla fine del primo semestre.
3. Gli studenti e le studentesse dalla prima alla quinta classe del liceo ricevono una pagella annuale alla fine dell'anno scolastico.
4. Nella sesta classe del liceo, i voti annuali fanno parte del diploma di maturità.
5. In caso di ritiro durante un semestre, di norma vengono rilasciate solo attestazioni di frequenza scolastica.
1. Le prestazioni sono valutate in tutte le materie. La valutazione delle prestazioni e l'iscrizione nel certificato avvengono con voti interi e mezzi voti con cifre da 6 a 1. Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 6.
2. I voti del certificato intermedio sono le medie aritmetiche, arrotondate a voti interi o mezzi voti, di tutte le prestazioni orali e scritte raggiunte nel corso del primo semestre.
3. I voti annuali sono le medie aritmetiche, arrotondate a voti interi o mezzi voti, di tutte le prestazioni orali e scritte raggiunte durante l'intero anno scolastico.
4. Una valutazione è considerata sufficiente se si raggiunge almeno il voto 4.
1. Nelle materie che non influenzano la promozione, l'insegnante può rinunciare all'assegnazione dei voti nella valutazione delle prestazioni.
2. L'iscrizione nel certificato avviene mediante: «Obiettivo raggiunto» o «Obiettivo non raggiunto».
1. I voti nelle materie rilevanti per la promozione (materie di promozione) determinano il passaggio alla classe successiva.
2. Tutte le materie di promozione hanno lo stesso peso indipendentemente dal numero di ore settimanali.
3. Se l'attribuzione dei voti diverge dalle disposizioni dei regolamenti d'esame, la conferenza del corpo docente decide in merito alla promozione.
1. Sono considerati materie di promozione: Tedesco, Francese, Inglese, Matematica, Geografia, Storia, Scienze Naturali integrate, Educazione Artistica e Musica.
2. Non incidono sulla promozione: Religione-Etica-Vita, Educazione Fisica, Informatica, Educazione Tecnica e Economia domestica.
1. Le materie di promozione includono Tedesco, la materia scelta Francese o Italiano, Inglese, Filosofia, Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Storia, Geografia, Economia e Diritto, Educazione Visiva, Musica, Sport, Rappresentazione dello Spazio e Informatica (RDI), Informatica, una delle due materie Educazione Visiva o Musica, la materia di specializzazione e la materia complementare.
2. Non sono valide ai fini della promozione le materie facoltative.
1. I requisiti per la promozione sono soddisfatti quando, alla fine dell'anno scolastico, nelle materie di promozione
a) la somma doppia di tutte le deviazioni verso il basso dai voti 4 non è maggiore della somma di tutte le deviazioni verso l'alto dai voti 4 e
b) la somma dei cinque voti più bassi è almeno 19.
2. Chi non soddisfa i requisiti per la promozione di cui al comma 1 può comunque essere promosso, se sono chiaramente soddisfatte le condizioni per la frequenza con successo della classe successiva. La decisione spetta alla conferenza degli insegnanti.
1. Se il diploma è a rischio, i genitori o, a partire dal compimento del 18º anno di età, la studentessa o lo studente devono essere informati per iscritto al più tardi all'inizio del secondo semestre di un anno scolastico.
1. Chi non soddisfa i requisiti per la promozione secondo l'Articolo 11 alla fine dell'anno scolastico non viene promosso e deve ripetere la classe.
2. Durante il percorso di formazione di sei anni al liceo, è possibile ripetere una classe solo due volte in totale: una volta nel corso della 1ª alla 3ª classe del liceo e una volta nel corso della 4ª alla 6ª classe del liceo.
3. La stessa classe del liceo può essere ripetuta una sola volta.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano in caso di mancato superamento dell'esame di maturità.
5. ...
1. La tutela giuridica è disciplinata in modo analogo dalle disposizioni della legge scolastica (RB 10.1111) e dal regolamento scolastico.
1. Il Regolamento delle promozioni dell'11 aprile 2001 per le 1ª e 2ª classi ginnasiali della Scuola Media Cantonale di Uri e il Regolamento delle promozioni per le classi 3ª fino alla 6ª (MAR) del 30 aprile 1998 sono abrogati.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° agosto 2004.