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10.2205 CH-UR

Regolamento sull'assegnazione di sussidi alla formazione (regolamento sulle borse di studio) (Stipendienreglement) - Durata Minima

30 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Uri
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Indice delle disposizioni (30)

Articolo 1 Regolamento delle Borse di Studio **Articolo 2 Regolamento sulle Borse di Studio** Articolo 3 Regolamento sulle Borse di Studio - Formazioni a Livello Terziario Articolo 4 Regolamento delle Borse di Studio - Educazione degli Adulti Articolo 5 Regolamento delle Borse di Studio Articolo 6 Regolamento delle Borse di Studio Articolo 6a Regolamento delle Borse di Studio - Residenza ai Fini del Diritto alle Borse di Studio in Casi Speciali Articolo 7 Regolamento delle Borse di Studio Articolo 8 Regolamento delle Borse di Studio Articolo 9 Regolamento delle Borse di Studio Articolo 9a Regolamento delle Borse di Studio Articolo 9b Regolamento delle Borse di Studio Articolo 10 Regolamento delle Borse di Studio - Contributo Proprio Ragionevole Articolo 11 Regolamento delle Borse di Studio Articolo 12 Regolamento delle Borse di Studio - Reddito Computabile e Patrimonio Computabile Articolo 13 Regolamento delle Borse di Studio Articolo 13a Regolamento delle Borse di Studio Articolo 14 Regolamento delle Borse di Studio Articolo 15 Regolamento delle Borse di Studio - Massimali e Minimali Articolo 16 Regolamento delle Borse di Studio Articolo 17 Regolamento delle Borse di Studio - Interesse Articolo 18 Regolamento delle Borse di Studio - Tasso d'interesse Articolo 19 Regolamento delle Borse di Studio Articolo 20 Regolamento delle Borse di Studio - Bando Articolo 21 Regolamento delle Borse di Studio Articolo 22 Regolamento sulle Borse di Studio - Comunicazione della Decisione Articolo 23 Regolamento delle Borse di Studio Articolo 24 Regolamento Borse di Studio - Erogazione Articolo 25 Regolamento delle Borse di Studio Articolo 26 Regolamento delle Borse di Studio

Testo normativo (30 Articoli)

Requisiti di Contribuzione - Formazioni Idonee ai Contributi

1. Formazioni con una durata del corso inferiore a quattro mesi, così come corsi di formazione continua che durano l'equivalente di meno di quattro mesi a tempo pieno o comprendono meno di 400 lezioni, non sono ammissibili per il contributo.

Requisiti di Contribuzione - Formazioni Idonee ai Contributi

1. Le formazioni al livello secondario II seguono la scuola dell'obbligo. Al livello secondario II rientrano in particolare le seguenti formazioni

a) Scuole di preparazione professionale come il 10º anno scolastico o l'anno di introduzione professionale

b) Apprendistati, scuole professionali, formazioni pratiche professionali e scuole di maturità professionale federale secondo la legge federale sulla formazione professionale (SR 412.10)

c) Scuole medie commerciali, scuole medie professionali e licei

Requisiti di Contribuzione - Formazioni Idonee ai Contributi

1. Le formazioni al livello terziario si collegano ai percorsi formativi del livello secondario II e conducono di regola a un titolo riconosciuto (diploma). Al livello terziario appartengono in particolare

a) esami professionali federali o esami professionali federali superiori

b) scuole specializzate superiori

c) scuole universitarie professionali

d) scuole universitarie pedagogiche

e) università e istituti politecnici federali

Requisiti di Contribuzione - Formazioni Idonee ai Contributi

1. L'istruzione degli adulti fornisce, nel contesto dell'apprendimento permanente, conoscenze, abilità e competenze necessarie per affrontare le crescenti richieste della società e dell'economia e per assumere nuovi incarichi. L'istruzione degli adulti comprende in particolare le seguenti formazioni

a) Corsi di lingua e soggiorni per l'apprendimento delle lingue straniere

b) Formazioni che si concludono con un certificato

Requisiti di Contribuzione - Formazioni Idonee ai Contributi

1. Sono riconosciuti gli istituti di istruzione nazionali che sono stati riconosciuti dalla Confederazione o dal cantone di ubicazione ai sensi del diritto federale o cantonale oppure di un accordo intercantonale.

2. Sono riconosciuti gli istituti di istruzione esteri, se sono stati riconosciuti dalla Confederazione o dalla Conferenza Intercantonale delle Borse di Studio.

3. La Commissione delle borse di studio conferisce il riconoscimento. Il Segretariato della Direzione dell'Istruzione e della Cultura tiene un registro dei riconoscimenti.

Requisiti di Contribuzione - Formazioni Idonee ai Contributi

1. Indipendentemente dal bisogno finanziario, la commissione per le borse di studio può erogare contributi sotto forma di borse di studio per le tasse scolastiche, qualora il Cantone Uri non abbia stipulato un accordo sulle tasse scolastiche nel settore in questione.

**Requisiti di Contribuzione - Residenza Ai Fini del Diritto Alle Borse di Studio**

1. La commissione per le borse di studio può eccezionalmente riconoscere a una persona una residenza ai fini del diritto alle borse di studio, se la persona richiedente

a) ha perso una residenza derivata ai fini del diritto alle borse di studio nel Cantone Uri, senza contestualmente stabilire una nuova residenza ai fini del diritto alle borse di studio in Svizzera e

b) risiede nel Cantone Uri da almeno dieci anni.

Calcolo del fabbisogno finanziario

1. La base dati per il calcolo del fabbisogno finanziario è generalmente costituita dall'ultima valutazione fiscale definitiva. Se questa è più vecchia di due anni, si può fare riferimento anche ai dati fiscali provvisori.

Calcolo del fabbisogno finanziario

1. Il fabbisogno finanziario viene calcolato sottraendo dal totale dei costi riconosciuti di formazione e di mantenimento il contributo personale e di terzi ritenuto adeguato.

2. Il fabbisogno finanziario di più richiedenti appartenenti alla stessa famiglia viene cumulato. Resta salvo l’articolo 14.

3. L'ammontare del contributo di formazione corrisponde al fabbisogno finanziario. Viene arrotondato per eccesso o per difetto a 100 franchi. Resta salvo l’articolo 15.

Calcolo del fabbisogno finanziario

1. Per le formazioni di livello secondario II si considerano riconosciuti i seguenti importi

a) * Retta scolastica (incluso l'insegnamento musicale) e tasse d'esame: costi effettivi, ma non oltre 5'000 franchi

b) Materiale scolastico, tasse di laboratorio ed escursioni: 1'000 franchi

c) Spese di viaggio: costi effettivi dei trasporti pubblici, ma non oltre il costo di un abbonamento generale di 2ª classe

2. Per le altre formazioni si considerano riconosciuti i seguenti importi

a) Retta scolastica e tasse d'esame: costi effettivi, ma non oltre 10'000 franchi

b) Materiale scolastico, tasse di laboratorio ed escursioni: 2'000 franchi

c) Spese di viaggio: costi effettivi dei trasporti pubblici, ma non oltre il costo di un abbonamento generale di 2ª classe. Se l'istituzione educativa non può essere raggiunta o può essere raggiunta solo con difficoltà con i trasporti pubblici, è riconosciuto un supplemento del 65 percento, ma non oltre un importo di 3'500 franchi

3. Gli importi si applicano a formazioni a tempo pieno e per un anno. Per formazioni a tempo parziale e per formazioni che durano meno di un anno, devono essere ridotti proporzionalmente.

Calcolo del fabbisogno finanziario

1. Nel caso in cui durante la formazione sorgano spese per alloggio e vitto al di fuori della casa dei genitori, sono riconosciuti i seguenti importi

a) solo pranzo fuori casa: 3'000 franchi

b) * Vitto e alloggio fuori casa: per le formazioni al livello secondario II 9'500 franchi, per le altre formazioni o nell'anno in cui la persona richiedente compie il 19º anno di età, 12'000 franchi

c) Soggiorno in un collegio: costi reali, ma non superiori agli importi secondo la lettera b

2. Gli importi si applicano alle formazioni a tempo pieno e per un anno. Per le formazioni a tempo parziale e per formazioni che durano meno di un anno, devono essere ridotti proporzionalmente.

Calcolo del fabbisogno finanziario

1. Se la persona richiedente vive con i genitori, si considerano i seguenti importi come riconosciuti

a) * Premio di cassa malati: premio di riferimento per l'assicurazione di base per le cure mediche secondo l'articolo 9 del regolamento sulla riduzione del premio per l'assicurazione di base per le cure mediche (RB 20.2213)

b) altre spese come vestiti, biancheria e denaro per spese personali: fino a 18 anni 0 franchi, dai 18 anni 2'500 franchi

c) * per le persone richiedenti che hanno già completato una prima formazione e frequentano una seconda formazione parallelamente al lavoro: ulteriori 7'000 franchi

2. Se non è ragionevole per la persona richiedente vivere con i genitori per motivi come età o circostanze personali, i costi generali di mantenimento sono considerati con i seguenti importi

a) * persone sole: in aggiunta ai tassi secondo l'articolo 9a comma 1 lettera b: 7'000 franchi detratti l'importo della riduzione del premio corrisposto

b) * persone coniugate o persone in un'unione registrata: 36'000 franchi, detratti l'importo della riduzione del premio corrisposto

c) per ogni figlio minorenne o in formazione, per il cui sostentamento la persona richiedente deve provvedere: 6'000 franchi

3. I tassi si applicano alle formazioni a tempo pieno e per un anno. Per le formazioni a tempo parziale e per le formazioni che durano meno di un anno, devono essere ridotti proporzionalmente.

Calcolo del fabbisogno finanziario

1. La prestazione propria ragionevole si compone di

a) l'importo secondo l'articolo 12 comma 1 lettera a

b) * il patrimonio netto secondo l'articolo 53 della legge sulle imposte dirette del Canton Uri, al netto di 20.000 franchi e al netto di 10.000 franchi per ogni figlio minorenne o in formazione cui la persona richiedente deve provvedere, diviso per la durata presunta della formazione in anni.

2. Il reddito minimo imputabile (reddito obbligatorio dalle ferie) è per le formazioni a tempo pieno

a) al livello secondario II fino all'età di 19 anni di 1.000 franchi

b) al livello secondario II per chi ha più di 19 anni di 3.000 franchi

c) al livello terziario di 3.000 franchi

3. Per quanto riguarda gli apprendisti, dal salario viene dedotto un importo esente da imposte di 4.000 franchi.

4. Se durante una formazione a tempo pieno il reddito effettivo dalle ferie supera i 15.000 franchi, l'importo che eccede tale cifra viene aggiunto al reddito obbligatorio dalle ferie.

5. Il calcolo secondo il comma 1 per le persone richiedenti sposate si applica in modo analogo anche alle unioni simili al matrimonio.

Calcolo del fabbisogno finanziario

1. La prestazione esterna ragionevolmente esigibile corrisponde al 90 percento del possibile contributo dei genitori.

2. Il possibile contributo dei genitori si calcola dalla differenza tra il reddito computabile e le detrazioni previste dalla normativa sulle borse di studio.

Calcolo del fabbisogno finanziario

1. Il reddito computabile è composto da

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| a) **\*** | il totale dei redditi imponibili ai sensi degli articoli 18 fino a 23 e 27 fino a 28 della Legge sulle imposte dirette nel Cantone Uri (RB [3.2211](https://rechtsbuch.ur.ch/data/3.2211/de)), corretto per le detrazioni ai sensi degli articoli 31 fino a 36 e dell'articolo 38 capoverso 1 lettere c, d e f della Legge sulle imposte dirette nel Cantone Uri (RB [3.2211](https://rechtsbuch.ur.ch/data/3.2211/de)) | | |

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| b) | più il 6 percento del patrimonio computabile | | |

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| c) | più la riduzione dei premi assegnata al nucleo familiare | | |

2. È considerato patrimonio computabile il patrimonio netto ai sensi dell'articolo 53 della Legge sulle imposte dirette nel Cantone Uri, detratto un importo di 50'000 franchi.

Calcolo del fabbisogno finanziario

1. Gli importi delle detrazioni ai fini delle borse di studio sono

a) * 65'000 franchi per coloro che vivono in matrimonio o in unione registrata, legalmente e di fatto non separati

b) * 55'000 franchi per genitori single

c) * 8'000 franchi per ogni figlio minorenne o in formazione, il cui mantenimento è a carico dei genitori o del genitore unico

d) le imposte statali, comunali, ecclesiastiche e federali della valutazione fiscale rilevante

2. La detrazione secondo il paragrafo 1 lettera c non si applica nei casi previsti dall'articolo 9b paragrafo 1 lettera c e articolo 9b paragrafo 2.

Calcolo del fabbisogno finanziario

1. Se uno dei genitori della persona richiedente è sposato con una nuova partner o un nuovo partner, le deduzioni relative agli assegni di studio ai sensi dell'articolo 13 vengono calcolate proporzionalmente secondo il seguente fattore: reddito imponibile ai sensi dell'articolo 12 del genitore della persona richiedente diviso per il reddito totale imponibile ai sensi dell'articolo 12 del nuovo matrimonio.

1a. La deduzione minima relativa agli assegni di studio calcolata secondo il paragrafo 1 ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 1 lettera a corrisponde all'importo secondo l'articolo 9a paragrafo 1 lettera b più 7'000 franchi.

2. Per la deduzione ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 1 lettera c, il calcolo proporzionale secondo il paragrafo 1 si applica solo a quei figli che provengono dal nuovo matrimonio.

3. Alla regolamentazione di cui al paragrafo 1 sono sottoposte anche le convivenze di fatto.

Calcolo del fabbisogno finanziario

1. Nel calcolo parziale indipendente dai genitori secondo l'articolo 13 paragrafo 3 del Regolamento delle borse di studio, viene considerata come contributo di terzi solo quella parte del contributo dei genitori che supera 40.000 franchi, dopo aver detratto eventuali contributi per altri figli che si trovano in formazione.

Contributi per la formazione

1. Gli importi massimi per i contributi formativi sono

a) * 12'000 franchi per le persone richiedenti minorenni

b) * 16'000 franchi per le persone richiedenti maggiorenni

c) 19'000 franchi per le persone richiedenti sposate o conviventi in una partnership registrata

d) 32'000 franchi per le persone richiedenti sposate o conviventi in una partnership registrata, se entrambi i coniugi o partner sono impegnati in una formazione riconosciuta

e) ulteriori 4'000 franchi per ogni figlio al cui mantenimento la persona richiedente è obbligata

1a. Gli importi massimi si applicano alle formazioni che durano un intero anno. Se il contributo formativo è approvato per meno di un anno, gli importi massimi vengono ridotti proporzionalmente.

2. Le borse di studio inferiori a 300 franchi e i prestiti inferiori a 500 franchi non vengono erogati.

Contributi per la formazione

1. Per la prima formazione a livello terziario, le borse di studio e i prestiti vengono concessi nel rapporto di due a uno (suddivisione).

2. Se dalla suddivisione risulta un importo del prestito inferiore a 500 franchi, tale importo viene erogato come borsa di studio.

1. Interesse e Rimborso dei Prestiti

1. I prestiti iniziano a maturare interessi a partire dal mese successivo al completamento o interruzione della formazione. L'inizio della maturazione degli interessi può essere posticipato in casi giustificati.

2. La segreteria della Direzione dell'Istruzione e Cultura stabilisce l'inizio dell'obbligo di pagamento degli interessi mediante un provvedimento scritto.

3. Qualora il prestito venga rimborsato integralmente entro quattro mesi dall'inizio dell'obbligo di pagamento degli interessi, non è dovuto alcun interesse.

1. Interesse e Rimborso dei Prestiti

1. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso per i mutui variabili di primo grado della Banca Cantonale di Uri. La data di riferimento per la determinazione del tasso è sempre il 1º gennaio.

1. Interesse e Rimborso dei Prestiti

1. L'obbligo di rimborso inizia al più tardi un anno dopo il completamento o l'interruzione della formazione. I prestiti devono essere rimborsati entro un massimo di sei anni dal completamento o dall'interruzione della formazione, in rate uguali. La rata annuale di rimborso ammonta ad almeno 1'000 franchi.

2. Il Segretariato della Direzione dell'Istruzione e della Cultura stabilisce l'inizio dell'obbligo di rimborso e le rate annuali di rimborso in forma di decisione scritta.

**Procedura**

1. La Segreteria Direzionale della Direzione dell'Istruzione e della Cultura bandisce annualmente i contributi formativi nel Bollettino Ufficiale del Cantone di Uri, aperti alla libera candidatura.

**Procedura**

1. La domanda per i contributi di formazione deve essere presentata entro il termine stabilito al segretariato della direzione dell'istruzione e della cultura.

2. Deve contenere le informazioni e i documenti richiesti nel modulo per i contributi di formazione.

3. Non sussiste alcun diritto ai contributi di formazione se la domanda è stata presentata in modo incompleto o non tempestivamente, o se la persona richiedente non presenta nei termini i documenti necessari per determinare il reddito e il patrimonio rilevanti ai fini del diritto alle borse di studio, nonostante l'avviso.

**Procedura**

1. La Segreteria Direttiva della Direzione dell'Istruzione e della Cultura comunica la decisione relativa alla concessione del contributo formativo al richiedente e all'Ufficio delle Finanze tramite una disposizione scritta.

**Procedura**

1. Il Segretariato Direttivo della Direzione dell'Istruzione e della Cultura redige il contratto di prestito e lo presenta alla beneficiaria o al beneficiario del prestito per la firma.

2. Nel caso di persone minorenni, il contratto di prestito deve essere firmato anche dal rappresentante legale.

**Procedura**

1. I contributi per la formazione vengono erogati verso la fine dell'anno solare. In casi giustificati, l'erogazione può avvenire anticipatamente.

2. L'erogazione dei prestiti avviene in ogni caso solo dopo la firma del contratto di prestito.

**Procedura**

1. Il Regolamento del 7 dicembre 1987 concernente l'erogazione di contributi per la formazione (Regolamento sulle borse di studio) viene abrogato.

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