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10.1611 CH-UR

Ordinanza sulle prestazioni di pedagogia speciale nel Cantone di Uri - Oggetto

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Uri
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Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione e il finanziamento dell'offerta pedagogica speciale nel Cantone di Uri.

Offerta di Educazione Speciale

1. Il diritto di accedere a un'offerta pedagogica speciale è disciplinato dall'Articolo 12 comma 1 e dall'Articolo 27 della Legge scolastica.

2. Il Cantone assume inoltre i servizi precedenti dell'assicurazione invalidità per la scuola speciale e li continua in modo adeguato.

Offerta di Educazione Speciale

1. L'offerta di pedagogia speciale comprende

a) l'educazione precoce terapeutica

b) la logopedia

c) la terapia psicomotoria

d) la consulenza

e) misure individuali complementari durante l'istruzione nella classe regolare

f) l'insegnamento speciale nelle scuole speciali

g) l'accoglienza parziale o residenziale in istituti

h) l'organizzazione del trasporto

Offerta di Educazione Speciale

1. I bambini e i ragazzi con disabilità, così come i loro genitori, vengono consigliati dagli enti preposti all'offerta di un intervento pedagogico speciale.

Offerta di Educazione Speciale

1. Misure individuali integrative durante la formazione nella classe regolare vengono adottate

a) per studentesse e studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (SR 830.1)

b) per studentesse e studenti che, nonostante obiettivi didattici adattati, riescono a seguire le lezioni solo con supporto aggiuntivo

Offerta pedagogica speciale

1. Per bambini, adolescenti o giovani adulti che, a causa della loro disabilità, non possono muoversi autonomamente, la scuola di competenza organizza un trasporto fino alla scuola o al luogo di terapia.

Organizzazione

1. Il titolare dell'offerta pedagogica speciale può essere il Cantone oppure un ente privato.

2. Se l'offerta pedagogica speciale è gestita da un ente privato, il Consiglio di Governo stipula un accordo di programma con l'organizzazione interessata. Quest'ultimo deve garantire, tra l'altro, che la gestione rispetti la legislazione scolastica.

3. I titolari dell'offerta pedagogica speciale sono soggetti alla supervisione del Consiglio dell'Istruzione.

Organizzazione

1. Il Consiglio dell'educazione stabilisce la procedura per l'accertamento e l'assegnazione degli alunni all'offerta pedagogica speciale.

**Finanziamento**

1. Il Cantone si fa carico dei costi dell'offerta pedagogica speciale, nella misura in cui non debbano essere sostenuti dai comuni o dai genitori.

2. È presupposto che la misura corrispondente sia stata approvata dall'autorità competente del Cantone o sia stata ordinata dall'autorità per la protezione dei minori e degli adulti (KESB).

**Finanziamento**

1. I comuni si fanno carico delle spese per misure individuali integrative nell'istruzione della classe regolare ai sensi dell'articolo 3 lettera e.

**Finanziamento**

1. Il comune interessato partecipa ai costi delle misure ai sensi dell'articolo 3 lettere f e g con i seguenti contributi forfettari per caso e per anno

a) Insegnamento speciale in scuole speciali: 25'000 franchi

b) Sistemazione parziale o completa in istituti: 35'000 franchi

2. Per soggiorni di durata inferiore a un anno, il contributo forfettario si riduce proporzionalmente.

3. I comuni versano i loro contributi al cantone.

4. Il Consiglio di Stato può adeguare i contributi forfettari ai sensi del comma 1 lettere a e b in base all'andamento dei costi.

**Finanziamento**

1. I genitori sono tenuti a contribuire in modo adeguato ai costi di vitto e assistenza. Il Consiglio di Stato stabilisce l'importo di questo contributo.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato e, nella misura in cui lo stabilisce il presente regolamento, il Consiglio dell'Istruzione eseguono il presente regolamento.

Disposizioni finali

1. I seguenti atti normativi vengono abrogati

a) Regolamento del 18 aprile 1984 sui contributi alle scuole speciali

b) Regolamento del 24 aprile 1991 sui servizi scolastici pedagogico-terapeutici

Disposizioni finali

1. Questo regolamento è soggetto a referendum facoltativo.

2. Il Consiglio di Governo determina la data della sua entrata in vigore. Esso può attuarla gradualmente.

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