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Regolamento sulle assenze e i congedi degli allievi - Oggetto

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Uri
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina le assenze e i congedi per tutti gli studenti e studentesse soggetti alla legislazione scolastica.

2. Restano riservate le disposizioni particolari della legislazione scolastica.

**Assenze**

1. I genitori comunicano immediatamente le assenze all'insegnante responsabile e le giustificano.

2. La comunicazione può avvenire verbalmente o per iscritto.

3. In caso di assenza superiore a cinque giorni di scuola, i genitori devono giustificarla per iscritto. L'insegnante può richiedere una giustificazione scritta anche per assenze di minor durata. In caso di assenza dovuta a infortunio o malattia, l'insegnante responsabile può eccezionalmente (ad esempio, in caso di assenza ripetuta o prolungata) richiedere ai genitori un certificato medico. L'insegnante inoltra questi documenti alla direzione scolastica o al consiglio scolastico su richiesta.

4. Le assenze che non vengono giustificate entro tre giorni dall'assenza stessa sono considerate ingiustificate. Fanno eccezione motivi validi per l'omissione.

5. L'insegnante responsabile comunica le assenze ingiustificate ai genitori e alla presidenza del consiglio scolastico, a meno che il consiglio scolastico non disponga diversamente.

6. Ogni insegnante tiene traccia delle assenze. Riporta le assenze giustificate e ingiustificate come assenze giustificate e ingiustificate nel registro.

Permessi - Casi Particolari

1. Sulle concessioni di permessi per l'inizio dell'anno scolastico decide il consiglio scolastico. I genitori presentano al consiglio scolastico una richiesta di permesso in tempi utili e la motivano.

Licenze - Casi Particolari

1. I permessi per il periodo alpino sono concessi solo per aziende alpine di proprietà familiare; e precisamente non prima del giorno dell'inizio del periodo alpino e non oltre la fine dell'anno scolastico.

Licenze - Casi Particolari

1. In caso di talenti straordinari, può essere concessa una dispensa per frequentare campi e corsi di formazione speciali, offerte aggiuntive sia scolastiche che extrascolastiche, nonché per partecipare a concorsi nazionali e internazionali.

Licenze - Casi Particolari

1. Le assenze per le festività principali delle diverse religioni sono consentite, se i genitori o la studentessa o lo studente, in quanto membri di una comunità religiosa, osservano festività speciali.

Licenze - Casi Particolari

1. Sull'esonero dalla frequenza di singole materie scolastiche per motivi importanti decidono

a) l'insegnante competente, se l'esonero ha una durata massima di sei mesi

b) il consiglio scolastico, negli altri casi

2. I genitori allegano alla richiesta i documenti necessari per l'esame; l'articolo 2, comma 3, si applica analogamente.

3. L'esonero deve essere limitato nel tempo; di norma, viene concesso al massimo per la durata dell'anno scolastico in corso.

Licenze - Casi Particolari

1. Gli alunni di nazionalità straniera possono frequentare le lezioni nella lingua e cultura di origine. La decisione sulla frequenza spetta ai genitori. Essi comunicano la loro decisione all'insegnante di classe.

2. Se le lezioni nella lingua e cultura di origine si sovrappongono all'orario scolastico della classe, gli alunni sono esentati dalla frequenza delle lezioni di classe.

3. L'esenzione comprende al massimo mezza giornata alla settimana.

4. La frequenza delle lezioni e le eventuali votazioni devono essere annotate nel certificato di scuola. L'assenza invece non deve essere riportata.

Licenze - Casi Particolari

1. Gli alunni e le alunne possono essere dispensati dall'insegnamento del francese

a) se presentano obiettivi di apprendimento adattati in tedesco o inglese

b) se presentano una valutazione insufficiente nella media delle materie di tedesco e inglese e una valutazione complessiva dell'alunna o dell'alunno rende l'insegnamento del francese non significativo

2. La dispensa per gli alunni e le alunne secondo la lettera a può avvenire nel contesto del passaggio dalla 6ª classe alla scuola superiore.

3. Inoltre, le dispense avvengono al più presto dopo un anno di frequenza scolastica nella scuola superiore. La dispensa viene effettuata dall'insegnante della classe con l'approvazione della direzione scolastica e dei genitori.

4. Devono essere previste offerte alternative per gli alunni e le alunne dispensati.

Licenze - Casi Particolari

1. Il congedo viene concesso

a) in caso di questioni personali e familiari urgenti e prevedibili

b) in caso di malattia di un genitore, quando l'assistenza a casa è indispensabile

c) in caso di malattie contagiose di persone che vivono nello stesso nucleo familiare

2. Per i congedi a lungo termine, i genitori stipulano un accordo scritto con il consiglio scolastico.

Concedere Congedi - Procedura

1. I genitori presentano alla persona docente responsabile una richiesta scritta di congedo con congruo anticipo, fornendone le motivazioni.

2. La persona docente responsabile o il consiglio scolastico comunica per iscritto ai genitori la decisione.

3. Ogni docente tiene traccia dei congedi concessi e li registra come assenze giustificate nel certificato.

Auto-dispensa

1. Il consiglio scolastico del comune competente o della scuola distrettuale decide sull'introduzione dell'autodispensa da parte dei genitori ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del regolamento scolastico.

Auto-dispensa

1. I genitori comunicano tempestivamente al docente competente l'autodispensa. L'autodispensa non necessita di giustificazione.

2. I semigiornata scolastici usufruibili in autodispensa possono essere fruiti singolarmente o consecutivamente. Non è consentito trasferire i semigiornata scolastici non usufruiti all'anno scolastico successivo.

3. L'autodispensa per l'inizio dell'anno scolastico non è consentita. Il consiglio scolastico può decidere ulteriori restrizioni all'autodispensa.

4. Il docente competente tiene traccia dei semigiornata scolastici usufruiti in autodispensa e li annota come assenze giustificate sul certificato.

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti del Consiglio dell'Istruzione sono abrogati

a) Linee guida del 29 settembre 1983 per la concessione di dispensa per l'assistenza nelle aziende agricole

b) Linee guida del 14 novembre 1980 per la dispensa scolastica degli studenti nelle squadre sportive

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore retroattivamente al 1º agosto 2000.

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