Articolo 2 Ordinanza sull'insegnamento facoltativo della musica nella scuola popolare (VMV) - Accordo sulle prestazioni
Articolo 2 VMV · Accordo sulle prestazioni
1. Il Consiglio di governo stipula un accordo di prestazione con un'organizzazione offerente, nella misura in cui lo scopo ai sensi dell'Articolo 1 lo richiede.
2. Il Consiglio di governo può anche stipulare un accordo di prestazione con più organizzazioni offerenti, qualora ciò sia necessario per raggiungere lo scopo di cui all'Articolo 1.
3. L'accordo di prestazione garantisce complessivamente che
a) l'insegnamento di musica facoltativo per alunni e alunne delle scuole pubbliche offra una vasta gamma di strumenti, sia di buona qualità, soddisfi la domanda nel Cantone di Uri, sia accessibile a tutti gli alunni e alunne delle scuole pubbliche e, nella misura in cui sia sensato ed economicamente sostenibile, sia offerto in maniera decentralizzata
b) le organizzazioni offerenti presentino una struttura e un'amministrazione adeguate e a basso costo
c) la supervisione (Controllo) del Cantone sia garantita
4. L'invito a candidarsi per un accordo di prestazione deve essere pubblicamente annunciato.
5. Sono ammessi offerte parziali. Il Consiglio di governo può, previo consenso con le organizzazioni offerenti, accettare un'offerta anche solo parzialmente.
6. L'accordo di prestazione deve essere limitato nel tempo. Ha una durata massima di dieci anni.