Regolamento sul servizio di medicina scolastica - Oggetto
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina per la scuola elementare e i primi tre anni del ginnasio presso la Scuola media cantonale di Uri l'organizzazione e l'esecuzione del servizio medico scolastico, i compiti della commissione medica scolastica e la retribuzione dei medici scolastici e dei dentisti scolastici, nonché di altre persone.
1. Il Consiglio dell'Istruzione nomina una Commissione di Medicina Scolastica composta da cinque a sette membri. La Commissione di Medicina Scolastica
a) consiglia la Direzione dell'Istruzione e della Cultura, il Consiglio dell'Istruzione e il Consiglio Governativo in merito alle questioni di medicina scolastica
b) definisce la forma e il contenuto dei moduli ufficiali
c) garantisce la redazione di un rapporto statistico annuale destinato al Consiglio dell'Istruzione con i risultati degli esami obbligatori
d) può proporre misure per migliorare la salute degli studenti
e) assicura la necessaria informazione alle autorità scolastiche, ai medici e dentisti scolastici
f) organizza, se necessario, un incontro dei medici o dei dentisti scolastici
g) organizza la formazione continua delle persone per l'istruzione alla cura dentale scolastica
2. Il Consiglio dell'Istruzione e la Direzione dell'Istruzione e della Cultura possono impartire incarichi alla Commissione di Medicina Scolastica.
1. Il consiglio scolastico cura un'organizzazione adeguata del servizio medico scolastico presso ciascuna scuola.
2. Egli assicura che tutti gli alunni e le alunne siano sottoposti agli esami obbligatori.
3. Egli può delegare singoli compiti alla direzione scolastica.
1. Il consiglio scolastico conclude un contratto con almeno un medico per l'adempimento dei compiti del Servizio sanitario scolastico. A tal fine, utilizza il modello di contratto fornito dalla Direzione dell'educazione e della cultura.
2. Un contratto può essere concluso solo con medici che esercitano nel Cantone Uri e che dispongono di un'autorizzazione valida all'esercizio della professione secondo l'articolo 19 della Legge sulla sanità (RB 30.2111). La Direzione dell'educazione e della cultura decide in merito a eventuali eccezioni.
3. Nell'ambito del contratto di cui al comma 1, la dottoressa o il dottore scolastico deve
a) eseguire gli esami periodici obbligatori
b) informare il consiglio scolastico e l'Ufficio per le scuole popolari sui risultati degli esami periodici obbligatori attraverso l'apposito modulo
c) effettuare le vaccinazioni secondo l'articolo 8
d) in caso di malattie contagiose, adottare le misure corrispondenti su disposizione della dottoressa o del dottore cantonale
4. Le dottoresse e i dottori scolastici devono frequentare un corso introduttivo e aggiornarsi regolarmente.
5. La dottoressa o il dottore scolastico è amministrativamente subordinato al consiglio scolastico o, laddove stabilito, alla direzione didattica. A livello professionale, è sottoposto alla dottoressa o al dottore cantonale.
1. Le visite mediche obbligatorie di routine vengono effettuate
a) nella scuola materna, nei casi di un ciclo biennale, durante il 2º anno di scuola materna
b) nella 4ª classe
c) nell'8º anno scolastico
1. Le visite mediche obbligatorie comprendono i punti elencati nel Verbale di Visita Medica Scolastica e il controllo dello stato vaccinale.
2. Il risultato deve essere annotato rispettivamente nel Verbale di Visita Medica Scolastica.
1. Le visite mediche obbligatorie possono essere effettuate in loco o presso lo studio medico.
2. La scuola mette a disposizione un numero sufficiente di locali idonei. Se ciò non è possibile, la visita deve avere luogo presso lo studio medico. È compito del medico scolastico stabilire se i locali disponibili siano idonei.
1. Nell'ambito degli esami obbligatori periodici, vengono effettuate le vaccinazioni raccomandate con il consenso dei titolari della potestà genitoriale.
1. La direzione scolastica segnala immediatamente alla dottoressa o al dottore scolastico gli studenti che si trasferiscono dall'estero e si iscrivono per la prima volta alla scuola, per una visita medica iniziale.
2. La visita medica iniziale comprende i punti elencati nel foglio di esame medico scolastico, nonché il controllo dello stato delle vaccinazioni. La dottoressa o il dottore cantonale possono disporre ulteriori esami.
1. Il consiglio scolastico deve garantire che gli studenti e i loro tutori legali vengano informati tempestivamente in merito alle visite mediche obbligatorie e alle vaccinazioni.
2. La commissione medico-scolastica fornisce la relativa documentazione.
1. Il medico cantonale ordina, in caso di malattie contagiose, le misure necessarie.
1. Gli alunni e le alunne vengono sottoposti a una visita dentistica all'anno durante il periodo della scuola elementare.
2. Il consiglio scolastico stabilisce il momento in cui devono essere effettuate le visite obbligatorie.
1. Il consiglio scolastico determina il tipo di esame obbligatorio (esame di massa o esame individuale).
1. Le indagini obbligatorie comprendono i punti elencati nel modulo di indagine odontoiatrica scolastica.
2. Il risultato deve essere annotato sul modulo di indagine odontoiatrica scolastica insieme a raccomandazioni per eventuali trattamenti e a un preventivo dei costi.
1. I titolari della potestà genitoriale possono far eseguire un esame individuale invece di un esame di routine.
2. Essi scelgono la dentista o il dentista che svolgeranno l'esame. Costoro devono essere in possesso di un'autorizzazione valida all'esercizio della professione.
3. I titolari della potestà genitoriale devono sostenere personalmente la differenza per i costi più elevati.
4. L'esame obbligatorio può essere eseguito anche nell'ambito di un trattamento dentistico.
1. Le spese per un eventuale trattamento sono a carico dei tutori legali.
1. Gli alunni devono essere guidati alla cura sistematica dei denti e del cavo orale durante il periodo dell'asilo e della scuola primaria.
2. Le scuole possono impiegare a tal fine persone appositamente formate.
1. Le dottoresse e i dottori scolastici vengono compensati per le visite obbligatorie come segue
a) Tariffe secondo TARMED
1. Asilo: 67 franchi
2. 4ª classe: 50 franchi
3. 2ª media: 48 franchi
4. comunicazione scritta ai genitori: 16 franchi
5. raccomandazioni sui vaccini, per studente: 8 franchi
b) un forfait di base annuo per ogni comune scolastico di 200 franchi, se lo studio si trova nello stesso luogo della scuola, o di 300 franchi in tutti gli altri casi
c) rapporto al consiglio scolastico, per studente: 1 franco
2. Le prestazioni al di fuori delle visite obbligatorie vengono compensate come segue (tariffe secondo TARMED)
a) informazioni scritte o telefoniche: primi 5 minuti 16 franchi; ulteriori 5 minuti 16 franchi
b) richieste più dispendiose in termini di tempo: primi 5 minuti 30 franchi; ulteriori 5 minuti 16 franchi; ultimi 5 minuti 8 franchi
3. Per le compensazioni secondo le posizioni tariffarie TARMED si applica il valore del punto tariffario vigente per i rispettivi assicuratori malattia.
1. Il compenso delle dentiste scolastiche e dei dentisti scolastici è determinato secondo il tariffario della Società Svizzera Odontoiatri. Si applicano le seguenti tariffe
a) Visita di controllo con preventivo, per bambino: 33.10 franchi
b) Visita individuale con preventivo, per bambino: 48.80 franchi
1. L'indennizzo per le persone che forniscono istruzioni sull'igiene dentale scolastica ammonta a 35 franchi per lezione di 45 minuti, inclusa la tredicesima mensilità e l'indennità per le vacanze.
2. Il tasso corrisponde all'indice dei prezzi al consumo di 100 punti secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° maggio 1993. Il tasso viene adeguato annualmente all'inflazione come deciso dal consiglio governativo per i dipendenti cantonali.
1. Il regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2012.