Regolamento sulla classe d'introduzione - Oggetto
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina l'autorizzazione, l'iscrizione, il trasferimento e l'organizzazione della classe introduttiva nella scuola elementare.
1. Comuni o scuole distrettuali che intendono istituire la classe introduttiva devono presentare tempestivamente una richiesta al Consiglio scolastico, contenente informazioni sull'organizzazione e l'arredamento delle aule scolastiche, nonché sui numeri degli studenti e sulla formazione degli insegnanti.
1. Classe introduttiva accoglie i bambini in età scolare che
a) sono solo parzialmente idonei e preparati per la scuola
b) sono di idoneità e preparazione scolastica dubbiosa, tanto che ci si aspetta che non possono soddisfare i requisiti della 1ª classe primaria
2. I bambini che necessitano chiaramente di educazione pedagogica terapeutica o specializzata non vengono generalmente ammessi alla classe introduttiva.
1. L'insegnante della scuola dell'infanzia discute tempestivamente le proprie esperienze e la proposta di assegnazione con i genitori e, se necessario, con il Servizio di psicologia scolastica.
2. Il consiglio scolastico assegna gli allievi alla classe d'introduzione in base all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento scolastico (RB 10.1115).
1. Gli alunni e le alunne che, alla fine del secondo anno scolastico nella classe di introduzione, raggiungono l'obiettivo di apprendimento della 1ª classe primaria possono essere promossi alla 2ª classe primaria.
2. In casi eccezionali, il passaggio può avvenire già dopo il primo anno scolastico. Il consiglio scolastico decide in merito su richiesta dell'insegnante e con il consenso dei genitori.
3. Gli alunni e le alunne che, dopo il passaggio nella 2ª classe primaria, non riescono a seguire l'insegnamento, sono assegnati dal consiglio scolastico, in base all'articolo 9, comma 1 del regolamento scolastico (RB 10.1115), a una forma di istruzione pedagogica speciale.
1. Nella classe introduttiva possono insegnare
a) Gli insegnanti di scuola primaria con sufficiente esperienza professionale nel ciclo inferiore
b) Gli insegnanti con formazione aggiuntiva in pedagogia speciale
2. Nel quadro del diritto superiore e comunale, la retribuzione è determinata dalla formazione ricevuta.
3. Il numero di lezioni obbligatorie per gli insegnanti della classe introduttiva corrisponde a quello degli insegnanti di scuola primaria. Sono riconosciute come lezioni anche quelle per l'insegnamento alternato, per l'insegnamento di sostegno individuale e per la collaborazione con i genitori e con gli insegnanti specializzati.
1. Per l'insegnamento nella classe introduttiva si applica il piano di studi della 1ª classe primaria.
2. Tuttavia, all'inizio tiene particolarmente conto delle attività precedenti degli studenti e concede loro tempo sufficiente per raggiungere gli obiettivi di apprendimento. Il tempo aggiuntivo deve essere impiegato principalmente per l'insegnamento di supporto individuale.
3. Nel primo e secondo semestre della classe introduttiva, viene sottolineato l'insegnamento grafico e musicale.
4. Nel quarto semestre inizia il programma di esercizi per la preparazione al passaggio alla 2ª classe primaria. In questo contesto, si presta attenzione a una maggiore autonomia e a un approccio al lavoro più rapido da parte degli studenti. Gli insegnanti prendono contatto con le classi di destinazione e si assicurano che gli studenti possano frequentare il loro insegnamento.
1. Per la classe introduttiva si applica fondamentalmente l'orario delle lezioni della prima classe primaria.
1. Nella classe introduttiva vengono utilizzati i materiali didattici della prima classe primaria e inoltre, se necessario, materiali didattici pedagogico-terapeutici.
1. Per la valutazione degli alunni della classe introduttiva si applica il Regolamento del 29 maggio 2002 sulla valutazione e la promozione nella scuola elementare (Regolamento delle Promozioni, RB 10.1135).
1. Per il numero di alunni della classe di introduzione si applicano le direttive per il numero di alunni dei dipartimenti scolastici, dei dipartimenti specialistici, delle materie opzionali, delle misure di sostegno e dell'istruzione speciale (ED 10.1811).
1. La tutela giuridica è disciplinata dalla Legge Scolastica (RB 10.1111).
1. Il regolamento dell'8 marzo 1989 sulla classe introduttiva viene abrogato.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.