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Regolamento d'applicazione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e della legge sull'asilo

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Uri
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

Oggetto

1. Il presente regolamento attua la legge sugli stranieri e l'integrazione, la legge sull'asilo e i regolamenti emessi dal Consiglio federale sulla base di essa.

Straniere e Stranieri

1. L'Ufficio per il Lavoro e la Migrazione è l'autorità cantonale competente ai sensi della legge sugli stranieri e l'integrazione e dei regolamenti basati su di essa.

2. Esso svolge i compiti che il diritto federale attribuisce alle autorità cantonali e che non sono espressamente assegnati a un'altra autorità né dal diritto federale né dal diritto cantonale.

Straniere e Stranieri

1. Le comunità locali esercitano un controllo sugli stranieri che soggiornano nel comune. Esse sono l'autorità competente per la registrazione e la cancellazione, ai sensi degli articoli 12 e 15 della legge sugli stranieri e l'integrazione, come previsto dall'articolo 17 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (SR 142.201).

2. Esse prestano assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 97 della legge sugli stranieri e l'integrazione.

Straniere e Stranieri

1. La Sezione Integrazione presso la Segreteria della Direzione dell'Istruzione e Cultura è l'ente di riferimento per le questioni di integrazione ai sensi dell'articolo 56, comma 4, della Legge sugli stranieri e l'integrazione.

2. Essa attua il programma cantonale di integrazione (KIP) e adotta in particolare i provvedimenti ad esso correlati, salvo diversa disposizione.

Richiedenti asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati

1. L'Ufficio per il Lavoro e la Migrazione è l'autorità cantonale competente ai sensi della legge sull'asilo e dei regolamenti emanati sulla sua base.

2. Esso svolge i compiti che il diritto federale assegna alle autorità cantonali e che non sono espressamente attribuiti a un'altra autorità né dal diritto federale né dal diritto cantonale. A tal fine, può avvalersi dell'aiuto della Polizia Cantonale.

Richiedenti asilo, persone provvisoriamente ammesse e rifugiati

1. L'Ufficio per il Sociale è l'autorità competente per l'assistenza sociale ai sensi dell'articolo 80a della Legge sull'asilo.

2. Garantisce l'assistenza sociale per le persone che soggiornano nel Cantone Uri in base alla Legge sull'asilo. Le persone provvisoriamente ammesse sono equiparate a queste.

3. Assegna un luogo di soggiorno ai richiedenti asilo assegnati al Cantone Uri. Può assegnare loro un alloggio o sistemarli collettivamente.

4. In quanto autorità cantonale competente per l'assistenza sociale ai sensi dell'articolo 53, comma 5, della Legge sugli stranieri e l'integrazione, l'Ufficio per il Sociale segnala i rifugiati riconosciuti senza lavoro e le persone provvisoriamente ammesse al servizio pubblico di collocamento.

Richiedenti asilo, persone provvisoriamente ammesse e rifugiati

1. I comuni residenziali provvedono all'alloggio dei richiedenti asilo assegnati loro dal Cantone, a meno che il Cantone o un terzo incaricato dal Cantone non si assuma tale compito.

2. Essi garantiscono ai rifugiati con permesso di domicilio, che risiedono nel loro comune, l'assistenza sociale ai sensi della legge sull'assistenza sociale pubblica (RB 20.3421).

3. Inoltre, essi concedono assistenza urgente a quelle persone assegnate al loro comune il cui ricorso d'asilo non è stato preso in considerazione o la cui domanda d'asilo è stata respinta in via definitiva.

Altre Autorità

1. La polizia cantonale sostiene l'Ufficio per il Lavoro e la Migrazione nell'esecuzione della legge sugli stranieri e sull'integrazione e della legge sull'asilo.

2. In particolare, su incarico dell'Ufficio, effettua accertamenti, ascolta cittadini stranieri e collabora nell'esecuzione delle misure coercitive ordinate dall'Ufficio per il Lavoro e la Migrazione.

Altre Autorità

1. Se il diritto federale prevede una revisione giudiziaria di una misura coercitiva o l'approvazione di una misura coercitiva, il tribunale delle misure coercitive delibera secondo l'articolo 19e della legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie (RB [2.3221](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.3221/de)) come autorità giudiziaria cantonale.

2. Esso è incaricato in particolare di

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| a) | ordinare la perquisizione di un'abitazione o di altri locali (art. 70 cpv. 2 Legge sugli stranieri e l'integrazione) | | |

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| b) | esaminare su richiesta la legittimità della detenzione postuma (art. 73 cpv. 5 Legge sugli stranieri e l'integrazione) | | |

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| c) | giudicare i ricorsi contro l'imposizione di ingressi e divieti (art. 74 cpv. 3 Legge sugli stranieri e l'integrazione) | | |

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| d) | verificare la legittimità e l'adeguatezza della detenzione preparatoria (art. 75 Legge sugli stranieri e l'integrazione), della detenzione per espulsione (art. 76 Legge sugli stranieri e l'integrazione), della detenzione nel contesto della procedura di Dublino (art. 76a Legge sugli stranieri e l'integrazione) e della detenzione per esecuzione (art. 78 Legge sugli stranieri e l'integrazione) (art. 80 cpv. 2 Legge sugli stranieri e l'integrazione) | | |

3. Le decisioni dell'autorità giudiziaria competente possono essere impugnate davanti al Tribunale Superiore mediante ricorso amministrativo.

Disposizioni finali

1. Dizposizioni che le autorità adottano in base a questo regolamento ai sensi della legge federale sugli stranieri e sull’integrazione, della legge sull’asilo o dei regolamenti del Consiglio federale emanati in base ad essa, possono essere impugnate entro 30 giorni dalla comunicazione mediante opposizione presso l'autorità emanante. Restano riservate disposizioni particolari secondo questo regolamento.

2. La decisione sull’opposizione è direttamente impugnabile con ricorso amministrativo presso il Tribunale Superiore.

3. Per il resto, la procedura è disciplinata dal Regolamento sulla giurisdizione amministrativa (RB 2.2345).

Disposizioni finali

1. Il Regolamento del 18 settembre 2007 relativo alla Legge federale sugli stranieri e alla Legge sull’asilo è abrogato.

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